CLAUSOLE FURTO

 

F-1**

REINTEGRO SOMMA ASSICURATA.

In caso di sinistro, la somma assicurata con la presente polizza non e` soggetta a riduzioni perche` si intende automaticamente reintegrata al suo ammontare originale, obbligandosi l'Assicurato a corrispondere un premio di reintegro pari al         % (ivi compresi accessori ed imposte nella misura vigente) della somma liquidata a termini di polizza per il risarcimento del sinistro.

Il premio di reintegro, come sopra determinato, e` calcolato in pro/rata con riferimento alla scadenza del periodo assicurativo in corso alla data del sinistro e sara` incassato dalla Societa` con l'emissione di apposita appendice.

Il pagamento dell'importo liquidato per il risarcimento di ogni sinistro e` subordinato all'avvenuto pagamento del premio di reintegro come precedentemente indicato e quantificato.

F-2**

DEROGA AI MEZZI DI CHIUSURA.

La garanzia sara` operante anche nel caso di insufficienza dei mezzi di chiusura art.        a condizione che l'Assicurato dimostri inequivocabilmente che il sinistro e` avvenuto con accesso per vie diverse da quelle non corrispondenti alle norme di cui all'art.    e che anche la successiva asportazione non e` stata facilitata dalla insufficienza stessa. In questo caso il sinistro sara` ammesso ad indennizzo con uno scoperto del 20% che rimarra` a carico dell'Assicurato.

F-3**

ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI.

In caso di sinistro la Societa` risarcira` i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per piu`  documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potra` superare il 5% della somma totale assicurata.

F-4**

ESTORSIONE.

L'Assicurazione e` estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali dell'ufficio, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o famigliari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali.

F-5**

VALORE A NUOVO DEL CONTENUTO:

La presente copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre circostanze.

- Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a quanto disposto dall'art.19 delle Condizioni generali di assicurazione, e` convenuta secondo le seguenti norme.

 

Per l'arredamento ed attrezzatura, relativamente alle cose riparabili, il danno e` rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre nuove(in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione)dedotto il valore ricavabile dai residui. Per i beni comunque non soggetti alla assicurazione "valore a nuovo" si terra` conto di eta`, uso, stato di conservazione.

Qualora la somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo, considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico, come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera` il disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimane comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.

F-6**

DEROGA AI MEZZI LIMITATAMENTE TARIFFA ABITAZIONI:

A parziale deroga dell'art. 4 delle Norme specifiche del settore Furto si prende atto che, quando nei locali predetti vi e`presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Societa`corrispondera`all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennita` verra`determinata ai sensi dell'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verra`detratto successivamente dall'importo cosi`calcolato.

F-24/b**

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI.

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate al muro.

Nelle inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che le aperture dei locali non erano protette in modo conforme a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso ferma restando la eventuale franchigia esistente in polizza che verrà considerata minimo assoluto, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

F-7**

RAPINA.

A parziale deroga dell'art 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione e`estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno o siano costrette a recarsi nei locali stessi.

F-8**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

L'assicurazione e`prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art.15, lett c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Societa`e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

F-9**

GARANZIA ACCESSORIA UFFICI.

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 o non oltre, anche per i furti commessi:

a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purche` fisse - e le porte-vetrate - purche`efficacemente chiuse- rimangono protette da solo vetro fisso;

b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;

c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.

F-10**

ATTI VANDALICI.

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

F-11**

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI.

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

 

 

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