CLAUSOLE FURTO
F-1**
REINTEGRO
SOMMA ASSICURATA.
In caso di
sinistro, la somma assicurata con la presente polizza non e` soggetta a
riduzioni perche` si intende automaticamente reintegrata al suo ammontare
originale, obbligandosi l'Assicurato a corrispondere un premio di reintegro
pari al % (ivi compresi
accessori ed imposte nella misura vigente) della somma liquidata a termini di
polizza per il risarcimento del sinistro.
Il premio di
reintegro, come sopra determinato, e` calcolato in pro/rata con riferimento
alla scadenza del periodo assicurativo in corso alla data del sinistro e sara`
incassato dalla Societa` con l'emissione di apposita appendice.
Il pagamento
dell'importo liquidato per il risarcimento di ogni sinistro e` subordinato
all'avvenuto pagamento del premio di reintegro come precedentemente indicato e
quantificato.
F-2**
DEROGA AI
MEZZI DI CHIUSURA.
La garanzia
sara` operante anche nel caso di insufficienza dei mezzi di chiusura art. a condizione che l'Assicurato dimostri
inequivocabilmente che il sinistro e` avvenuto con accesso per vie diverse da
quelle non corrispondenti alle norme di cui all'art. e che anche la successiva asportazione non e` stata facilitata
dalla insufficienza stessa. In questo caso il sinistro sara` ammesso ad indennizzo
con uno scoperto del 20% che rimarra` a carico dell'Assicurato.
F-3**
ESTENSIONE
DANNI AGLI ARCHIVI.
In caso di
sinistro la Societa` risarcira` i danni direttamente causati dalla mancanza
temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese
necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti
per legge a terzi.
L'importo del
risarcimento per ciascun documento o registro (o per piu` documenti o registri che nel loro insieme
costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potra` superare il 5%
della somma totale assicurata.
F-4**
ESTORSIONE.
L'Assicurazione
e` estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali
dell'ufficio, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o famigliari vengano
costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta
alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei
medesimi locali.
F-5**
VALORE A NUOVO
DEL CONTENUTO:
La presente
copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato
al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre
circostanze.
-
Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a
quanto disposto dall'art.19 delle Condizioni generali di assicurazione, e` convenuta
secondo le seguenti norme.
Per
l'arredamento ed attrezzatura, relativamente alle cose riparabili, il danno e`
rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non
riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre
nuove(in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al
momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione)dedotto
il valore ricavabile dai residui. Per i beni comunque non soggetti alla
assicurazione "valore a nuovo" si terra` conto di eta`, uso, stato di
conservazione.
Qualora la
somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo,
considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico,
come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera`
il disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Rimane
comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi
superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.
F-6**
DEROGA AI
MEZZI LIMITATAMENTE TARIFFA ABITAZIONI:
A parziale
deroga dell'art. 4 delle Norme specifiche del settore Furto si prende atto che,
quando nei locali predetti vi e`presenza di persone non vengano posti in essere
i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso
di sinistro la Societa`corrispondera`all'Assicurato l'80% dell'importo
liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico
dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di
assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennita` verra`determinata ai
sensi dell'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto
dello scoperto che verra`detratto successivamente dall'importo cosi`calcolato.
F-24/b**
MEZZI DI
CHIUSURA DEI LOCALI.
L'assicurazione
è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali
contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal
suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via
ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da
robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento,
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei
congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate
fissate al muro.
Nelle
inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se
rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato
minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma
inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400
centimetri quadrati.
Negli altri
serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100
centimetri quadrati.
Qualora in
caso di furto dovesse risultare che le aperture dei locali non erano protette
in modo conforme a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà
all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello
scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso ferma restando la
eventuale franchigia esistente in polizza che verrà considerata minimo
assoluto, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad
indennizzo, farlo assicurare da altri.
F-7**
RAPINA.
A parziale
deroga dell'art 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione
e`estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o
minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle
quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno o siano
costrette a recarsi nei locali stessi.
F-8**
PRIMO RISCHIO
ASSOLUTO.
L'assicurazione e`prestata senza
applicare la regola proporzionale di cui all'art.22 delle Condizioni Generali
di Assicurazione
Le spese sostenute per adempiere
agli obblighi previsti dall'art.15, lett c) e d), delle Condizioni Generali di
Assicurazione, saranno ripartite tra la Societa`e l'Assicurato in proporzione
ai rispettivi interessi.
F-9**
GARANZIA
ACCESSORIA UFFICI.
L'assicurazione vale, fra le ore
8 e le ore 24 o non oltre, anche per i furti commessi:
a) quando, durante i periodi di
esposizione diurna e serale, le vetrine - purche` fisse - e le porte-vetrate -
purche`efficacemente chiuse- rimangono protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di
serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
c) con rottura dei vetri delle
vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti
all'ufficio.
L'assicurazione
si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza
alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio
assicurato.
F-10**
ATTI
VANDALICI.
L'assicurazione
vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate
cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina
consumati o tentati.
F-11**
GUASTI
CAGIONATI DAI LADRI.
L'assicurazione
vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le
cose assicurate ed ai relativi infissi ivi comprese camere di sicurezza e
corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o
rapina consumati o tentati.