CLAUSOLE INCENDIO

 

IN-1**

DANNI ALLE SCORTE IN REFRIGERAZIONE:

La Societa` risponde nei limiti della somma assicurata, e senza l'applicazione della regola proporzionale dei danni subiti dalle scorte alimentari in refrigerazione per:

1. mancata o diminuita produzione del freddo;

2. fuoriuscita accidentale della miscela congelante o refrigerante;

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;

- a guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero, negli impianti di produzione distribuzione dell'energia, elettrica. purche` tali danni non siano in relazione con allagamenti, alluvioni, frane, movimenti del terreno, scioperi, ed ogni. altro evento escluso dalla garanzia in forza delle condizioni di assicurazione o comunque non garantito in polizza.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Questa garanzia e` prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 20.000 per ogni sinistro che restera` comunque a carico dell'Assicurato.

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Societa` con telegramma urgente o con il mezzo piu` rapido possibile.

IN-2**

VALORE A NUOVO DELL'ARREDAMENTO:

La presente copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre circostanze.

- Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a quanto disposto dall'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e` convenuta secondo le seguenti norme.

Per l'arredamento domestico, relativamente alle cose riparabili, il danno e` rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre nuove in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione)dedotto il valore ricavabile dai residui.

Qualora la somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo, considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico, come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera` il disposto dall'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimane comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.

IN-2A**

VALORE A NUOVO DEL CONTENUTO:

La presente copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre circostanze.

- Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a quanto disposto dall'art.20/II delle Condizioni generali di assicurazione, e` convenuta secondo le seguenti norme.

Per l'arredamento ed attrezzatura, relativamente alle cose riparabili, il danno e` rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre nuove in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione dedotto il valore ricavabile dai residui. Per i beni comunque non soggetti alla assicurazione "valore a nuovo" si terra` conto di eta`, uso, stato di conservazione.

Qualora la somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo, considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico, come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera` il disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimane comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.

IN-2B**

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO.

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

Per i fabbricati la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area.

Per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, e l'arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti  convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1              - In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

                a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennita` come se questa assicurazione "valore a     

                    nuovo" non esistesse;

                b) il supplemento che, aggiunto all'indennita` di cui al punto a), determina l'indennita` complessiva 

                    calcolata in base al "valore a nuovo";

2              - Agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni Generali di  Assicurazione, il supplemento d'indennita' per 

                   ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

                a) superiore  od uguale al rispettivo "valore a nuovo" e' dato dall`intero ammontare del 

                    supplemento medesimo;

                b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore  al valore al momento del sinistro, per cui 

                    risulta assicurata solo  una parte dell`intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a 

                    nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente  tra detta parte e l'intera 

                    differenza;

                c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

3              - In caso di coesistenza di piu`assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento 

                  d'indennita` si terra` conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4              - Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potra` comunque essere 

                   indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del 

                   relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente 20-I) e 20-II) delle 

                   Condizioni Generali di Assicurazione.

5              - Il pagamento del supplemento d'indennita' e' eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando e' 

                  terminata la ricostruzione che puo' avvenire in qualsiasi maniera corrispondente alle necessita' 

                  dell'Assicurato o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area, nella 

                  quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio 

                  per l'Asicuratore, purche' cio' avvenga, salvo comprovata forza maggiore entro 12 (dodici) mesi 

                  dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6              - L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, impianti, 

                   attrezzature ed aredamento di reparti in stato di attivita'.

7              - Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

IN-3**

ACQUA CONDOTTA.

A parziale deroga delle C.G.A. l'assicurazione copre i danni causati agli enti assicurati da:

Scolo dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno dello stabile, come condutture d'adduzione e di scarico, installazioni da bagno, distribuzione d'acqua calda, di riscaldamento centrale, boiler ed altre installazioni idrauliche collegate e condotte d'acqua, senza far differenza se questo scolo d'acqua provenga da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo, negligenza e malevolenza di altre persone.

Acqua piovana, fondersi della neve e del ghiaccio all'interno dello stabile, in quanto che l'acqua sia penetrata dal tetto o in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie e relativi tubi di discesa. Non sono invece assicurate: le riparazioni alle facciate alla travatura del tetto, al tetto stesso, il disgelo e le riparazioni alle grondaie e tubi di discesa, le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio, come pure i danni cagionati da infiltrazioni d'acqua attraverso abbaini aperti o aperture praticate al tetto in seguito a lavori di trasformazione o riparazione.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di L.200.000.

IN-4**

ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA GUASTO

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igenici, di riscaldamento e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi , compreso le spese sostenute per la ricerca della suddetta rottura e per la sua riparazione.

La Societa` non risponde:

-dei danni causati da umidita` e stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici .di estinzione.

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

IN-5**

ACQUA CONDOTTA.

La Societa` risponde dei danni causati agli enti assicurati da acqua e/o liquidi in genere.

La Societa` non risponde:

- dei danni da maremoti, marea, mareggiate;

- dei danni da alluvioni, inondazioni, intendendosi, per tali la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, e corsi d'acqua dagli usuali argini e/o invasi;

- dei danni da acqua meteorica a enti mobili e merci poste all'aperto e/o sottotetto di costruzioni completamente aperte ai lati;

- dei danni da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;

- dei danni da umudita`,  stillicidio, insalubrita` dei locali.

Le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto che ha determinato l'evento dannoso e per la sua riparazione, sono garantite fino alla concorrenza di L. 5.000.000= (cinquemilioni).

Ai fini della presente estensione di garanzia, si conviene che il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione per ogni  singolo sinistro dell'importo di L. 500.000= (cinquecentomila) e con il limite di L. 15.000.000= (quindicimilioni) per annualita` assicurativa.

IN-5/A**

SPESE DI RICERCAE DI RIPRISTINO.

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Acqua condotta, rimborsa:

-          le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;

-          - le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato;

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistroidi un importo pari a L.300.000.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importi superiori a L.3.000.000 per evento.

IN-6**

GARANZIA RIGURGITO FOGNE.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati alla partita "attrezzatura,arredamento, e merci, della presente polizza, da:

- bagnamento che si verificasse a causa di rottura e/o rigurgito dei sistemi di scarico.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Lire 200.000.

La presente garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioe` senza l'aplicazione della regola proporzionale di cui all''art . 8) delle condizioni specifiche di assicurazione, sino alla concorrenza della somma assicurata.

IN-7**

ACQUA PIOVANA.

La Societa` dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'Assicurazione :

I danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o piu` lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;

I danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;

I danni indiretti, o di inattivita` di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialita` delle cose assicurate;

I danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;

I danni a cose e/o enti posti in sotterranei, seminterrati, cantine, se posti a meno di 20 cm. dal livello del pavimento dei locali.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

IN-8**

SELLING PRICE.

Se a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, risultassero danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purche` non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituirle, in un tempo ragionevole, con equivalenti merci illese, l'indennizzo sara` basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese effettivamente risparmiate con la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovra` essere comprovata dalle prescritte scritture.

IN-9**

BUONA FEDE.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, cosi` come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto al risarcimento ne` riduzione dello stesso, sempreche` L'Assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave.

La Societa` ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e` verificata.

IN-10**

COMPENSAZIONE FRA PARTITE.

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrasse al momento del sinistro su una o piu` partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate, in proporzione tra il tasso precedente ed il nuovo.

Questo trasferimento di eccedenza e` ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

IN-11**

CROLLO, COLLASSO STRUTTURE DI FABBRICATI ED IMPIANTI.

La Societa` risponde dei danni causati agli enti assicurati da:

1) Crollo di fabbricati od impianti causato da cedimento smottamento o franamento del terreno;

2) Cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati e/o degli impianti.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica;

Errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali;

Mancata od inadeguata manutenzione e/o revisione, deperimento usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione.

Restano inoltre esclusi i danni indiretti, consequenziali o di inattivita` di qualsiasi genere e specie.

La Societa` e l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale faximile.

In caso di recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Tale estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del        che e` gia` compreso nei tassi esposti in polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro, somma superiore al       % dei capitali assicurati.

IN-12**

DANNI CONSEGUENZIALI.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Societa` risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa delle seguenti circostanze:

Mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

Mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o refrigerazione.

Collaggio e fuoriuscita di fluidi.

Purché tali circostanze siano conseguenti ed eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

La presente estensione di garanzia non e` operante per le merci in refrigerazione e per i danni derivanti da fenomeno elettrico.

In caso di sinistro l'indennizzo relativo alla presente garanzia complementare verra` calcolato partita per partita a termini delle C.G.A., resta pero` convenuto che in nessun caso la Societa` sara` tenuta a pagare a questo titolo per  ciascuna partita importo superiore a quello assicurato.

IN-13**

INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti, compresi a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Societa` non risponde dei danni:

Causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidita` stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

A enti mobili all'aperto;

Alle merci la cui base e` posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro, somma superiore al       % dei capitali assicurati.

La Societa` e l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale faximile.

In caso di recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

IN-14**

DANNI PRECEDENTI.

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipula della polizza di assicurazione non puo` essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilita` di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

IN-15**

FUMO.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calure facenti parte degli enti medesimi, purche` detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

IN-16**

LEEWAY CLAUSE.

I capitali previsti in garanzia alle partite              vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualita` assicurativa per gli importi che risultassero in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive some assicurate.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente, la Societa` si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% per cui il disposto dell' art.         delle C.G.A. trovera` applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale cosi` maggiorato.

L'Assicurato si impegna a comunicare entro 15gg. immediatamente successivi al termine di ogni annualita` assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che se rientranti nel suindicato limite verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualita` assicurativa. L'Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che verra` calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la meta` del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione di cui sopra saranno oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovra` avvenire entro 15gg dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validita` di questa condizione particolare che riprendera` vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Societa` al premio.

Qualora l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione particolare decade a far tempo dalle ore 24 del 15 giorno anzidetto, fermo il diritto della Societa` all'incasso di una somma pari al 10% del premio corrisposto, per l'annualita` trascorsa, sulle citate partite.

IN-17**

MAREGGIATA.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di marosi o inondazioni conseguenti a mareggiata, per tale intendendosi l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al       % dei capitali assicurati.

La Societa` e l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale faximile.

In caso di recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Tale estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del        che e` gia` compreso nei tassi esposti in polizza.

IN-18**

INTERESSE SULL'INDENNIZZO.

Se e` aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e sempreche` non espressamente coinvolgente uno o piu` amministratori dell'Assicurato la Societa`, a decorrere dal 30 giorno dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole del danno o del verbale definitivo di perizia, riconoscera` all'Assicurato l'interesse nella misura del 75% del saggio ufficiale di sconto, calcolato sull'importo dell'indennizzo liquidato e che verra` pagato unitamente all'indennizzo a procedura giudiziale chiusa.

IN-19**

ONERI FISCALI.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

La Societa` rimborsera` all'Assicurato le imposte di fabbricazione ed eventuali altri tributi escluse comunque le somme dovute per pagamento di penali a condizione che l'Assicurato stesso:

1) abbia effettivamente versato all'Erario il relativo importo;

2) abbia contestualmente promosso la procedura di rimborso dell'importo medesimo nei modi di legge, con espresso   .   impegno a seguirla con la necessaria diligenza.

IN-20**

MAREMOTO.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da maremoto, per tale intendendosi una o piu` onde di eccezionali dimensioni che si generino nelle acque marine per effetto di terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al       % dei capitali assicurati.

La Societa` e l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale faximile.

In caso di recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Tale estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del        che e` gia` compreso nei tassi esposti in polizza.

IN-21**

ONORARI DEI PERITI.

La Societa` in caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborsera` le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avra` scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonche` la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Resta comunque confermato che la Societa` non paghera` a tale titolo ed in entrambe i casi, somma superiore a quella assicurata alla relativa Partita di polizza.

IN-22**

OPERAZIONI PERITALI.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o piu` reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attivita` entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

IN-23**

GELO.

La garanzia e` estesa anche ai casi di rotture accidentali di tubazioni e condutture a causa di gelo, a condizione che il Contraente e/o Assicurato normalmente provveda a riscaldare il fabbricato nei mesi invernali o in alternativa, svuoti le tubazioni e le condutture. Non potra` essere opposto all'Assicurato il mancato rispetto di tale condizione dovuto a casi di forza maggiore od a gelate anomale per periodo dell'anno e per intensita`.

IN-24**

SOVRACCARICO DI NEVE.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purche` avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Societa` non risarcisce i danni causati:

Da valanghe e slavine ;

Da gelo, ancorche` conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

Ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

Ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

A lucernai, vetrate e serramenti in genere, nonche` all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a L.500.000;

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a L.100.000.000*.

IN-25**

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO.

La Societa` risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al piu` vicino scarico i residuati del sinistro, in aumento a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata a questo titolo con partita separata.

IN-26**

TERREMOTO.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'art.      delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Societa` non risponde dei danni:

Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;

Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

Di furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialita` degli enti assicurati.

 

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

       - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al               %. della somma assicurata;

In nessun caso la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al       % dei capitali assicurati.

IN-27**

COLPA GRAVE.

A parziale deroga dell'art. 12 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono compresi i danni causati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente.

IN-28**

RINUNCIA AL REGRESSO.

La Societa` a deroga dell'art 1916 del Codice Civile, rinuncia all'azione di regresso, salvo nel caso di dolo nei confronti di dipendenti, nei confronti di: Societa` consociate e/o consorelle o Societa` nelle quali l'Assicurato abbia una compartecipazione (e loro dipendenti) direttamente od indirettamente collegate all'Assicurato, nonche` clienti e fornitori.

IN-29**

OPERAZIONI PERITALI.

Fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dalla Ditta Assicurata nell'eventualita` di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, e` concesso alla Ditta stessa di poter proseguire nell' attivita` industriale senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

IN-30**

DANNI PRODOTTI DALL'ASSICURATO.

Si conviene tra le Pari di considerare parificati ai danni di incendio, i danni fatti dall'Assicurato e/o terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza.

IN-31**

MERCI SPECIALI.

Si conviene di includere nella somma assicurata quanto descritto all'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

IN-32**

DEROGA ALLA PROPORZIONALE.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, non si provvedera` all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata; qualora la differenza sia invece superiore, la proporzionale verra` applicata solo per la misura eccedente il 20%.

IN-33**

ONORARI DEI PERITI.

La Societa` in caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborsera` le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avra` scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonche` la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Resta comunque confermato che la Societa` non paghera` a tale titolo ed in entrambe i casi, somma superiore a L.10.000.000 (Diecimilioni) salvo il disposto dell'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

IN-34**

BANG SONICO.

La Societa' risponde dei danni occorsi alle cose assicurate alle partite tutte, conseguenti all'onda d'urto sonora prodotta da aerei od altri corpi volanti, generalmente conosciuta come "rottura del muro  del suono". Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sara' effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, dell'importo di L. 500.000= (cinquecentomila).

IN-35**

AUTOCOMBUSTIONE.

La Societa' risponde nei limiti della somma prevista a questo titolo, dei danni prodotti da autocombustione ( combustione spontanea senza fiamma), alle cose assicurate alle partite tutte.

IN-36**

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione si assicura contro i danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente, la somma complessiva indicata nella partita cui la presente clausola si riferisce, corrispondente alla percentuale del 10% degli importi assicurati per il Fabbricato, attrezzature, arredamento e merci.

In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio verra` calcolato -partita per partita- applicando all'importo del risarcimento incendio la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.

IN-37**

IMPLOSIONE.

Premesso che per " implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Societa' risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatisi in relazione alle attivita' dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte.

Se l'evento e' originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia e' operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "scoppio" richiamata nella presente polizza o nella polizza base di riferimento.

IN-38**

FENOMENI ELETTRICI.

La Societa'  a deroga dell'art. 12 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde fino ad un massimo di L. 15.000.000= (quindicimilioni) e senza applicazione del disposto di cui all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione dei danni causati alle partite tutte da fenomeni elettrici che si manifestassero nelle macchine, apparecchi, strumenti, circuiti, e prodotti elettrici ed elettronici per effetto di correnti o scariche ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricita` atmosferica nonche` i danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse civili, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio), comunque si manifestassero.

IN-38bis**

FENOMENI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI.

La Societa`risponde, nei limiti della somma assicurata e senza applicazione della proporzionale, dei danni arrecati agli apparecchi elettrodomestici di proprieta`dell'Assicurato esistenti nei locali da lui occupati, quali apparecchi radioriceventi, televisori, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, fornelli, radiatori e simili, da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricita`atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonche`i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.

Resta convenuto che i danni saranno risarciti sotto deduzione di L.100.000 per ciascun sinistro.

FENOMENI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI.

La Societa`risponde, nei limiti della somma assicurata e senza applicazione della proporzionale, dei danni arrecati agli apparecchi elettrodomestici di proprieta`dell'Assicurato esistenti nei locali da lui occupati, quali apparecchi radioriceventi, televisori, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, fornelli, radiatori e simili, da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricita`atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonche`i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.

Resta convenuto che i danni saranno risarciti sotto deduzione di L.100.000 per ciascun sinistro.

IN-39**

CADUTA DI CORPI.

La Societa` risponde dei danni che la caduta di meteoriti, aeromobili ed altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi, puo` cagionare alle cose assicurate.

IN-40**

ANTICIPO INDENNIZZO.

A parziale deroga dell'art.24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato, mediante richiesta scritta, puo` ottenere, prima della liquidazione del risarcimento, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennita` in base alle previsioni del perito della Societa`, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilita` del danno e che l'indennita` complessiva  sia prevista , sempre da parte del perito della Societa`, in almeno L. 100.000.000= (centomilioni).

Il pagamento del suddetto acconto sara` effettuato dalla Societa`, presso la propria sede ovvero la sede dell'Agenzia alla quale e` assegnata la polizza, dopo 90 giorni dalla data di denuncia  del sinistro, sempreche` siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta ed a condizione altresi` che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato. L'Assicurato sara` tenuto a restituire immediatamente alla Societa`, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

IN-41**

ANTICIPO INDENNIZZO.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato, mediante richiesta scritta, puo` ottenere, prima della liquidazione del risarcimento, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennita` in base alle previsioni del perito della Societa`, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilita` del danno e che l'indennita` complessiva  sia prevista , sempre da parte del perito della Societa`, in almeno 80% della somma assicurata.

IN-42**

RINUNCIA ALLA RIVALSA.

La Societa` rinuncia al diritto di rivalsa (art.1916 C.C.) eventualmente spettanteLe nei confronti di terzi, escluso il caso di dolo, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

IN-43**

RICOVERO VEICOLI.

Si prende atto che all'interno del fabbricato assicurato, occasionalmente, vengono ricoverati autoveicoli che si intendono esclusi dalla presente polizza.

IN-44** 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

A parziale deroga dell'art 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il periodo di tempo concesso all'Assicurato per presentare la denuncia del sinistro alle Autorita` e per inoltrare copia alla Societa` si intende triplicato.

IN-45a** 

RISCHIO LOCATIVO.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21 delle C.G.A. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

IN-45b**

RICORSO DEI LOCATARI

La Societa', nei casi di responsabilita' dell'Assicurato nella sua qualita' di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e nel limite di L. 50.000.000= , dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprieta' dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Societa' delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Societa'  avra' facolta' di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilita' senza il consenso della Societa'.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

IN-46**

RICORSO TERZI.

La Societa', si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione e` estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni "totali o parziali" dell'utilizzo di beni, nonche` di attivita` industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1 a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonche` le cose sugli stessi mezzi trasportate.

2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell`acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

1 il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonche` ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

2 quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilita` illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

3 le societa` le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 CC. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 numero 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Societa` delle procedure Civili o Penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Societa` avra` facolta` di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilita` senza il consenso della Societa`.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del CC.

IN-47**

SPESE DEMOLIZIONE,SGOMBERO E SMALTIMENTO.

La Societa` risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al piu` vicino scarico i residuati del sinistro, in aumento a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata a questo titolo con partita separata.

La presente garanzia e` prestata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

IN-48**

URTO DI VEICOLI STRADALI.

La Societa`risponde dei danni provocati alle cose assicurate da veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti all'Assicurato.

IN-49**

PERDITA DELLE PIGIONI.

Se il fabbricato di cui alla partita 1 e` colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Societa`rifondera`all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Cio`per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risultera` inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sara` proporzionalmente ridotto, a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

IN-50**

LIQUIDAZIONE IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA.

A parziale deroga dell'art.24 delle C.G.A. l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purche`presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Societa`maggiorato dei soli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

IN-51**

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.

La presente polizza e`stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, pero`, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Societa`e dal Contraente, ne`azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennita`che, a norma di quanto sopra, sara`stata liquidata in contraddittorio non potra`essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

IN-52**

EVENTI SOCIOPOLITICI.

La Societa` risponde :

1.Dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili,loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

2.Degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati -anche a mezzo di ordigni esplosivi- da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato), che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Societa' non risponde dei danni:

a.Di inondazione o frana;

b.Di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c.Di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

d.Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

e.causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

f.verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e' operativa  anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che;qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque 5giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

-il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione,  per singolo sinistro di lire 500.000*.

-in nessun caso la Societa' paghera', per uno o piu' che avvengono nel periodo di

assicurazione pattuito per l'estensioni medesime, somma maggiore (all' 80% del capitale assicurato);

La Societa' ed il Contraente anno la facolta' in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata  con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Societa' questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.    

IN-53**

EVENTI ATMOSFERICI.

La Societa` risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralita`di enti, assicurati o non.

La Societa`non risponde dei danni:

a.Verificatisi all'interno di fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b.Causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi di acqua naturali o artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;

- cedimento o franamento del terreno;

ancorche`verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c.Subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili

  installazioni esterne;

- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- fabbricati o tettoie aperti da uno o piu`lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanea esigenza di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

-il pagamento dell'indennizzo sara' effettuato previa detrazione,  per singolo sinistro di lire 500.000*.

-in nessun caso la Societa' paghera', per uno o piu' che avvengono nel periodo di

assicurazione pattuito per l'estensioni medesime, somma maggiore (all' 80% del capitale assicurato);

 

 

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