CLAUSOLE INCENDIO
IN-1**
DANNI ALLE
SCORTE IN REFRIGERAZIONE:
La Societa`
risponde nei limiti della somma assicurata, e senza l'applicazione della regola
proporzionale dei danni subiti dalle scorte alimentari in refrigerazione per:
1. mancata o
diminuita produzione del freddo;
2. fuoriuscita
accidentale della miscela congelante o refrigerante;
conseguenti:
- ad eventi
garantiti in polizza;
- a guasti
accidentali o rotture nell'impianto frigorifero, negli impianti di produzione
distribuzione dell'energia, elettrica. purche` tali danni non siano in
relazione con allagamenti, alluvioni, frane, movimenti del terreno, scioperi,
ed ogni. altro evento escluso dalla garanzia in forza delle condizioni di
assicurazione o comunque non garantito in polizza.
La garanzia ha
effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata
continuativa non minore di 12 ore. Questa garanzia e` prestata con uno scoperto
del 10% con il minimo di L. 20.000 per ogni sinistro che restera` comunque a
carico dell'Assicurato.
In caso di
sinistro, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Societa` con
telegramma urgente o con il mezzo piu` rapido possibile.
IN-2**
VALORE A NUOVO
DELL'ARREDAMENTO:
La presente
copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato
al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre
circostanze.
-
Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a
quanto disposto dall'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e` convenuta
secondo le seguenti norme.
Per
l'arredamento domestico, relativamente alle cose riparabili, il danno e`
rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non
riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre nuove
in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al
momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione)dedotto
il valore ricavabile dai residui.
Qualora la
somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo,
considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico,
come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera`
il disposto dall'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Rimane
comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi
superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.
IN-2A**
VALORE A NUOVO
DEL CONTENUTO:
La presente
copertura assicurativa e` prestata per il "valore a nuovo" accertato
al momento del sinistro senza tener conto del degrado per eta`, uso od altre
circostanze.
-
Determinazione dei danni risarcibili - La determinazione dei danni, in deroga a
quanto disposto dall'art.20/II delle Condizioni generali di assicurazione, e`
convenuta secondo le seguenti norme.
Per
l'arredamento ed attrezzatura, relativamente alle cose riparabili, il danno e`
rappresentato dal costo di riparazione, mentre per le cose distrutte o non
riparabili esso e` dato dal costo di rimpiazzo delle medesime con altre nuove
in ogni caso, con il limite del doppio del valore che le cose avevano al
momento del sinistro tenuto conto di eta`, uso e stato di conservazione dedotto
il valore ricavabile dai residui. Per i beni comunque non soggetti alla assicurazione
"valore a nuovo" si terra` conto di eta`, uso, stato di
conservazione.
Qualora la
somma assicurata per l'arredamento domestico, sia inferiore al valore a nuovo,
considerato a questo fine, per ogni cosa costituente l'arredamento domestico,
come massimo il doppio del suo valore al momento del sinistro; si applichera`
il disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Rimane
comunque fermo che la Societa` in nessun caso sara` tenuta a pagare indennizzi
superiori ai capitali assicurati alle singole partite di polizza.
IN-2B**
ASSICURAZIONE
DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO.
Premesso che
per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
Per i
fabbricati la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area.
Per i
macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, e l'arredamento il costo di rimpiazzo
delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento
economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in
base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1 - In caso di sinistro si determina
per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennita` come se questa assicurazione "valore a
nuovo"
non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennita` di cui al punto a), determina l'indennita` complessiva
calcolata
in base al "valore a nuovo";
2 - Agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennita' per
ogni partita, qualora la somma assicurata
risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" e' dato dall`intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui
risulta assicurata solo una parte dell`intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a
nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera
differenza;
c) eguale o inferiore al valore
al momento del sinistro, diventa nullo.
3 - In caso di coesistenza di piu`assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento
d'indennita` si terra` conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4 - Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potra` comunque essere
indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del
relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente 20-I) e 20-II) delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
5 - Il pagamento del supplemento d'indennita' e' eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando e'
terminata la ricostruzione che puo' avvenire in qualsiasi maniera corrispondente alle necessita'
dell'Assicurato o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area, nella
quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio
per l'Asicuratore, purche' cio' avvenga, salvo comprovata forza maggiore entro 12 (dodici) mesi
dalla data dell'atto di liquidazione
amichevole o del verbale definitivo di
perizia.
6 - L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, impianti,
attrezzature ed
aredamento di reparti in stato di attivita'.
7 - Per quanto non derogato restano
ferme le condizioni tutte di polizza.
IN-3**
ACQUA
CONDOTTA.
A parziale
deroga delle C.G.A. l'assicurazione copre i danni causati agli enti assicurati
da:
Scolo
dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno dello
stabile, come condutture d'adduzione e di scarico, installazioni da bagno,
distribuzione d'acqua calda, di riscaldamento centrale, boiler ed altre
installazioni idrauliche collegate e condotte d'acqua, senza far differenza se
questo scolo d'acqua provenga da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento,
gelo, negligenza e malevolenza di altre persone.
Acqua piovana,
fondersi della neve e del ghiaccio all'interno dello stabile, in quanto che
l'acqua sia penetrata dal tetto o in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento
delle grondaie e relativi tubi di discesa. Non sono invece assicurate: le
riparazioni alle facciate alla travatura del tetto, al tetto stesso, il disgelo
e le riparazioni alle grondaie e tubi di discesa, le spese per lo sgombero
della neve e del ghiaccio, come pure i danni cagionati da infiltrazioni d'acqua
attraverso abbaini aperti o aperture praticate al tetto in seguito a lavori di
trasformazione o riparazione.
Resta
convenuto che il pagamento dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione
per singolo sinistro della franchigia assoluta di L.200.000.
IN-4**
ACQUA CONDOTTA
E SPESE DI RICERCA GUASTO
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da
fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici,
igenici, di riscaldamento e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o
contenenti gli enti medesimi , compreso le spese sostenute per la ricerca della
suddetta rottura e per la sua riparazione.
La Societa`
non risponde:
-dei danni
causati da umidita` e stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognature, gelo,
rottura degli impianti automatici .di estinzione.
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di L.
IN-5**
ACQUA
CONDOTTA.
La Societa`
risponde dei danni causati agli enti assicurati da acqua e/o liquidi in genere.
La Societa`
non risponde:
- dei danni da
maremoti, marea, mareggiate;
- dei danni da
alluvioni, inondazioni, intendendosi, per tali la fuoriuscita di fiumi, canali,
laghi, bacini, e corsi d'acqua dagli usuali argini e/o invasi;
- dei danni da
acqua meteorica a enti mobili e merci poste all'aperto e/o sottotetto di
costruzioni completamente aperte ai lati;
- dei danni da
rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni da
umudita`, stillicidio, insalubrita` dei
locali.
Le spese
sostenute per la ricerca della rottura o guasto che ha determinato l'evento
dannoso e per la sua riparazione, sono garantite fino alla concorrenza di L.
5.000.000= (cinquemilioni).
Ai fini della
presente estensione di garanzia, si conviene che il pagamento dell'indennizzo
sara` effettuato previa detrazione per ogni
singolo sinistro dell'importo di L. 500.000= (cinquecentomila) e con il
limite di L. 15.000.000= (quindicimilioni) per annualita` assicurativa.
IN-5/A**
SPESE DI RICERCAE DI RIPRISTINO.
La Società in caso di sinistro
indennizzabile a termini delle garanzie Acqua condotta, rimborsa:
-
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le
parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;
-
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al
punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato
assicurato;
Il pagamento dell’indennizzo sarà
effettuato previa detrazione per singolo sinistroidi un importo pari a
L.300.000.
In nessun caso la Società sarà
tenuta a pagare importi superiori a L.3.000.000 per evento.
IN-6**
GARANZIA
RIGURGITO FOGNE.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati alla partita
"attrezzatura,arredamento, e merci, della presente polizza, da:
- bagnamento
che si verificasse a causa di rottura e/o rigurgito dei sistemi di scarico.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sara`
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Lire 200.000.
La presente
garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioe` senza l'aplicazione
della regola proporzionale di cui all''art . 8) delle condizioni specifiche di
assicurazione, sino alla concorrenza della somma assicurata.
IN-7**
ACQUA PIOVANA.
La Societa`
dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua
piovana".
Sono esclusi
dall'Assicurazione :
I danni che si
verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o piu` lati od incompleti
nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
I danni
causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali,
da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
I danni
indiretti, o di inattivita` di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che
non riguardi la materialita` delle cose assicurate;
I danni a cose
e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
I danni a cose
e/o enti posti in sotterranei, seminterrati, cantine, se posti a meno di 20 cm.
dal livello del pavimento dei locali.
Resta
convenuto, ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo
sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.
IN-8**
SELLING PRICE.
Se a seguito
di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, risultassero danneggiate
merci vendute in attesa di consegna, purche` non siano assicurate
dall'acquirente e che non risulti possibile sostituirle, in un tempo
ragionevole, con equivalenti merci illese, l'indennizzo sara` basato sul prezzo
di vendita convenuto, dedotte le spese effettivamente risparmiate con la
mancata consegna.
L'avvenuta
vendita dovra` essere comprovata dalle prescritte scritture.
IN-9**
BUONA FEDE.
Le inesatte o
incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, cosi` come
la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il
rischio, non comportano decadenza del diritto al risarcimento ne` riduzione
dello stesso, sempreche` L'Assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave.
La Societa` ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e` verificata.
IN-10**
COMPENSAZIONE
FRA PARTITE.
L'eccedenza
tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrasse al momento del
sinistro su una o piu` partite viene riportata sull'insieme delle partite che
sono invece insufficientemente assicurate, in proporzione tra il tasso
precedente ed il nuovo.
Questo
trasferimento di eccedenza e` ammesso solo fra partite che garantiscono enti di
uno stesso stabilimento.
IN-11**
CROLLO,
COLLASSO STRUTTURE DI FABBRICATI ED IMPIANTI.
La Societa`
risponde dei danni causati agli enti assicurati da:
1) Crollo di
fabbricati od impianti causato da cedimento smottamento o franamento del
terreno;
2) Cedimento
delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati e/o degli impianti.
Restano
esclusi i danni causati da o conseguenti a:
Inondazioni,
alluvioni, allagamenti, maremoto, terremoto, slavine, valanghe, eruzione
vulcanica;
Errori di
progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di
costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali;
Mancata od
inadeguata manutenzione e/o revisione, deperimento usura, logorio, corrosione,
ruggine e incrostazione.
Restano
inoltre esclusi i danni indiretti, consequenziali o di inattivita` di qualsiasi
genere e specie.
La Societa` e
l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla
garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni,
decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale
faximile.
In caso di
recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la
quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Tale
estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del che e` gia` compreso nei tassi esposti
in polizza.
Resta
convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di L.
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro, somma superiore al % dei capitali assicurati.
IN-12**
DANNI
CONSEGUENZIALI.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Societa` risponde dei
danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa delle seguenti
circostanze:
Mancata od
anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
Mancato od
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento, di condizionamento o refrigerazione.
Collaggio e
fuoriuscita di fluidi.
Purché tali
circostanze siano conseguenti ed eventi garantiti in polizza i quali abbiano
dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.
La presente
estensione di garanzia non e` operante per le merci in refrigerazione e per i
danni derivanti da fenomeno elettrico.
In caso di
sinistro l'indennizzo relativo alla presente garanzia complementare verra`
calcolato partita per partita a termini delle C.G.A., resta pero` convenuto che
in nessun caso la Societa` sara` tenuta a pagare a questo titolo per ciascuna partita importo superiore a quello
assicurato.
IN-13**
INONDAZIONI
ALLUVIONI E ALLAGAMENTI.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti, compresi a parziale deroga delle
Condizioni Generali di Assicurazione per effetto di inondazione, alluvione,
allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Societa`
non risponde dei danni:
Causati da
mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno,
umidita` stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli
impianti automatici di estinzione;
Causati da
mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto
dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
A enti mobili
all'aperto;
Alle merci la
cui base e` posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di L.
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro, somma superiore al % dei capitali assicurati.
La Societa` e
l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia
prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni,
decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale
faximile.
In caso di
recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la
quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
IN-14**
DANNI
PRECEDENTI.
La mancata
dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione
nell'ultimo decennio precedente la stipula della polizza di assicurazione non
puo` essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilita` di un
eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
IN-15**
FUMO.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calure facenti parte degli enti medesimi, purche` detti impianti
siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sara`
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di L.
IN-16**
LEEWAY CLAUSE.
I capitali
previsti in garanzia alle partite
vengono indicati in via
preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualita`
assicurativa per gli importi che risultassero in aumento fino ad un massimo del
30% delle rispettive some assicurate.
Limitatamente
alle partite di cui sopra, separatamente, la Societa` si impegna quindi a
ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% per cui il disposto dell'
art. delle C.G.A. trovera`
applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro,
il capitale cosi` maggiorato.
L'Assicurato
si impegna a comunicare entro 15gg. immediatamente successivi al termine di
ogni annualita` assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che se
rientranti nel suindicato limite verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno
il capitale preventivo per la nuova annualita` assicurativa. L'Assicurato si
impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che verra` calcolato
applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso,
la meta` del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di
polizza.
Eventuali
aumenti eccedenti la limitazione di cui sopra saranno oggetto di specifica
pattuizione.
Il pagamento
del conguaglio dovra` avvenire entro 15gg dalla presentazione dell'atto relativo,
rimanendo diversamente sospesa la validita` di questa condizione particolare
che riprendera` vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in
ogni caso il diritto della Societa` al premio.
Qualora
l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di
comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione particolare decade a
far tempo dalle ore 24 del 15 giorno anzidetto, fermo il diritto della Societa`
all'incasso di una somma pari al 10% del premio corrisposto, per l'annualita`
trascorsa, sulle citate partite.
IN-17**
MAREGGIATA.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di
marosi o inondazioni conseguenti a mareggiata, per tale intendendosi
l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di L.
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma
superiore al % dei capitali
assicurati.
La Societa` e
l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla
garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni,
decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale
faximile.
In caso di
recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la
quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Tale
estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del che e` gia` compreso nei tassi esposti
in polizza.
IN-18**
INTERESSE
SULL'INDENNIZZO.
Se e` aperta
una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e sempreche` non
espressamente coinvolgente uno o piu` amministratori dell'Assicurato la
Societa`, a decorrere dal 30 giorno dalla firma dell'atto di liquidazione
amichevole del danno o del verbale definitivo di perizia, riconoscera`
all'Assicurato l'interesse nella misura del 75% del saggio ufficiale di sconto,
calcolato sull'importo dell'indennizzo liquidato e che verra` pagato unitamente
all'indennizzo a procedura giudiziale chiusa.
IN-19**
ONERI FISCALI.
In caso di
sinistro indennizzabile a termini di polizza:
La Societa`
rimborsera` all'Assicurato le imposte di fabbricazione ed eventuali altri
tributi escluse comunque le somme dovute per pagamento di penali a condizione
che l'Assicurato stesso:
1) abbia
effettivamente versato all'Erario il relativo importo;
2) abbia
contestualmente promosso la procedura di rimborso dell'importo medesimo nei
modi di legge, con espresso . impegno a seguirla con la necessaria
diligenza.
IN-20**
MAREMOTO.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da
maremoto, per tale intendendosi una o piu` onde di eccezionali dimensioni che
si generino nelle acque marine per effetto di terremoto.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di L.
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma
superiore al % dei capitali
assicurati.
La Societa` e
l'Assicurato hanno la facolta`, in qualunque momento, di recedere dalla
garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30(trenta) giorni,
decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telegramma,terminale
faximile.
In caso di
recesso da parte della Societa` questa mette a disposizione dell'Assicurato la
quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Tale
estensione di garanzia e` prestata mediante soprappremio del che e` gia` compreso nei tassi esposti
in polizza.
IN-21**
ONORARI DEI
PERITI.
La Societa` in
caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborsera` le spese e/o
onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avra` scelto e nominato
conformemente al disposto delle C.G.A., nonche` la quota parte di spese ed
onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Resta comunque
confermato che la Societa` non paghera` a tale titolo ed in entrambe i casi,
somma superiore a quella assicurata alla relativa Partita di polizza.
IN-22**
OPERAZIONI
PERITALI.
Si conviene
tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o piu` reparti, le
operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni
verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o
riduzioni di attivita` entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o
comunque da esso danneggiati.
IN-23**
GELO.
La garanzia e`
estesa anche ai casi di rotture accidentali di tubazioni e condutture a causa
di gelo, a condizione che il Contraente e/o Assicurato normalmente provveda a
riscaldare il fabbricato nei mesi invernali o in alternativa, svuoti le
tubazioni e le condutture. Non potra` essere opposto all'Assicurato il mancato
rispetto di tale condizione dovuto a casi di forza maggiore od a gelate anomale
per periodo dell'anno e per intensita`.
IN-24**
SOVRACCARICO
DI NEVE.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da
sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si
verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purche` avvenuti a
seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal
peso della neve.
Rischi esclusi
dall'assicurazione:
La Societa`
non risarcisce i danni causati:
Da valanghe e
slavine ;
Da gelo,
ancorche` conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
Ai fabbricati
non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro
contenuto;
Ai fabbricati
in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
Ai capannoni
pressostatici ed al loro contenuto;
A lucernai,
vetrate e serramenti in genere, nonche` all'impermeabilizzazione, a meno che il
loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in
seguito al sovraccarico di neve sul tetto.
Le spese di
demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti
previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Resta
convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un
importo pari a L.500.000;
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma
superiore a L.100.000.000*.
IN-25**
SPESE
DEMOLIZIONE E SGOMBERO.
La Societa`
risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al piu`
vicino scarico i residuati del sinistro, in aumento a quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Assicurazione sino alla concorrenza della ulteriore
somma assicurata a questo titolo con partita separata.
IN-26**
TERREMOTO.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione,
scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per
tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause
endogene.
Ai soli
effetti della presente estensione di garanzia l'art. delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito
come segue:
Esclusioni -
La Societa` non risponde dei danni:
Causati da
esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da
terremoto;
Causati da
eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
Causati da
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del
terremoto sugli enti assicurati;
Di furto,
smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
Indiretti
quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che
non riguardi la materialita` degli enti assicurati.
Le spese di
demolizione e sgombero dei residuati sono assicurate se comprese con esplicita
pattuizione.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore
successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono
attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono
considerati pertanto "singolo sinistro";
Il pagamento
dell'indennizzo sara` effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un
importo pari al %. della
somma assicurata;
In nessun caso
la Societa` risarcira`, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore
al % dei capitali assicurati.
IN-27**
COLPA GRAVE.
A parziale
deroga dell'art. 12 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono
compresi i danni causati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente.
IN-28**
RINUNCIA AL
REGRESSO.
La Societa` a
deroga dell'art 1916 del Codice Civile, rinuncia all'azione di regresso, salvo
nel caso di dolo nei confronti di dipendenti, nei confronti di: Societa`
consociate e/o consorelle o Societa` nelle quali l'Assicurato abbia una
compartecipazione (e loro dipendenti) direttamente od indirettamente collegate
all'Assicurato, nonche` clienti e fornitori.
IN-29**
OPERAZIONI
PERITALI.
Fermo il
disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni
da adottare dalla Ditta Assicurata nell'eventualita` di un sinistro e
specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce,
e` concesso alla Ditta stessa di poter proseguire nell' attivita` industriale
senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare
pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
IN-30**
DANNI PRODOTTI
DALL'ASSICURATO.
Si conviene
tra le Pari di considerare parificati ai danni di incendio, i danni fatti
dall'Assicurato e/o terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso,
sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza.
IN-31**
MERCI
SPECIALI.
Si conviene di
includere nella somma assicurata quanto descritto all'art.13 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
IN-32**
DEROGA ALLA
PROPORZIONALE.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, non si provvedera`
all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite il cui valore
stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata; qualora
la differenza sia invece superiore, la proporzionale verra` applicata solo per
la misura eccedente il 20%.
IN-33**
ONORARI DEI
PERITI.
La Societa` in
caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborsera` le spese e/o
onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avra` scelto e nominato
conformemente al disposto delle C.G.A., nonche` la quota parte di spese ed
onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Resta comunque
confermato che la Societa` non paghera` a tale titolo ed in entrambe i casi,
somma superiore a L.10.000.000 (Diecimilioni) salvo il disposto dell'art.23
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
IN-34**
BANG SONICO.
La Societa'
risponde dei danni occorsi alle cose assicurate alle partite tutte, conseguenti
all'onda d'urto sonora prodotta da aerei od altri corpi volanti, generalmente
conosciuta come "rottura del muro
del suono". Resta convenuto, ai fini della presente estensione di
garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sara' effettuato previa detrazione,
per ogni singolo sinistro, dell'importo di L. 500.000= (cinquecentomila).
IN-35**
AUTOCOMBUSTIONE.
La Societa'
risponde nei limiti della somma prevista a questo titolo, dei danni prodotti da
autocombustione ( combustione spontanea senza fiamma), alle cose assicurate
alle partite tutte.
IN-36**
DANNI DA
INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.
A parziale
deroga delle Condizioni di Assicurazione si assicura contro i danni di
interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della
presente, la somma complessiva indicata nella partita cui la presente clausola
si riferisce, corrispondente alla percentuale del 10% degli importi assicurati
per il Fabbricato, attrezzature, arredamento e merci.
In caso di
sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio
verra` calcolato -partita per partita- applicando all'importo del risarcimento
incendio la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive
modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.
IN-37**
IMPLOSIONE.
Premesso che
per " implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di
contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di
pressione interna, la Societa' risponde dei danni derivanti da
"implosione", verificatisi in relazione alle attivita' dichiarate in
polizza, agli enti assicurati alle partite tutte.
Se l'evento e'
originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia e' operante
in analogia con quanto previsto dalla clausola "scoppio" richiamata nella
presente polizza o nella polizza base di riferimento.
IN-38**
FENOMENI
ELETTRICI.
La
Societa' a deroga dell'art. 12 lettera
g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde fino ad un massimo di
L. 15.000.000= (quindicimilioni) e senza applicazione del disposto di cui
all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione dei danni causati alle
partite tutte da fenomeni elettrici che si manifestassero nelle macchine,
apparecchi, strumenti, circuiti, e prodotti elettrici ed elettronici per effetto
di correnti o scariche ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che
li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricita`
atmosferica nonche` i danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse
civili, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio), comunque si manifestassero.
IN-38bis**
FENOMENI
ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI.
La
Societa`risponde, nei limiti della somma assicurata e senza applicazione della
proporzionale, dei danni arrecati agli apparecchi elettrodomestici di
proprieta`dell'Assicurato esistenti nei locali da lui occupati, quali
apparecchi radioriceventi, televisori, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici,
lavatrici, fornelli, radiatori e simili, da correnti o scariche o da altri
fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa
l'azione del fulmine o dell'elettricita`atmosferica.
Sono esclusi
dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai
tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonche`i danni dovuti ad
usura o manomissione degli apparecchi.
Resta
convenuto che i danni saranno risarciti sotto deduzione di L.100.000 per
ciascun sinistro.
FENOMENI
ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI.
La
Societa`risponde, nei limiti della somma assicurata e senza applicazione della
proporzionale, dei danni arrecati agli apparecchi elettrodomestici di
proprieta`dell'Assicurato esistenti nei locali da lui occupati, quali
apparecchi radioriceventi, televisori, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici,
lavatrici, fornelli, radiatori e simili, da correnti o scariche o da altri
fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa
l'azione del fulmine o dell'elettricita`atmosferica.
Sono esclusi
dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai
tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonche`i danni dovuti ad
usura o manomissione degli apparecchi.
Resta
convenuto che i danni saranno risarciti sotto deduzione di L.100.000 per
ciascun sinistro.
IN-39**
CADUTA DI
CORPI.
La Societa`
risponde dei danni che la caduta di meteoriti, aeromobili ed altri corpi
volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi ordigni
esplosivi, puo` cagionare alle cose assicurate.
IN-40**
ANTICIPO
INDENNIZZO.
A parziale
deroga dell'art.24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato,
mediante richiesta scritta, puo` ottenere, prima della liquidazione del
risarcimento, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che
dovrebbe essere pagato come indennita` in base alle previsioni del perito della
Societa`, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilita`
del danno e che l'indennita` complessiva
sia prevista , sempre da parte del perito della Societa`, in almeno L.
100.000.000= (centomilioni).
Il pagamento
del suddetto acconto sara` effettuato dalla Societa`, presso la propria sede
ovvero la sede dell'Agenzia alla quale e` assegnata la polizza, dopo 90 giorni
dalla data di denuncia del sinistro,
sempreche` siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta ed a condizione
altresi` che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura
giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato. L'Assicurato
sara` tenuto a restituire immediatamente alla Societa`, a sua richiesta,
l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui
successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle
condizioni di cui ai commi precedenti.
IN-41**
ANTICIPO
INDENNIZZO.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato, mediante
richiesta scritta, puo` ottenere, prima della liquidazione del risarcimento, il
pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere
pagato come indennita` in base alle previsioni del perito della Societa`, a
condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilita` del danno e
che l'indennita` complessiva sia
prevista , sempre da parte del perito della Societa`, in almeno 80% della somma
assicurata.
IN-42**
RINUNCIA ALLA
RIVALSA.
La Societa`
rinuncia al diritto di rivalsa (art.1916 C.C.) eventualmente spettanteLe nei
confronti di terzi, escluso il caso di dolo, a condizione che l'Assicurato non
eserciti egli stesso l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
IN-43**
RICOVERO
VEICOLI.
Si prende atto
che all'interno del fabbricato assicurato, occasionalmente, vengono ricoverati
autoveicoli che si intendono esclusi dalla presente polizza.
IN-44**
OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO.
A parziale
deroga dell'art 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il periodo di
tempo concesso all'Assicurato per presentare la denuncia del sinistro alle
Autorita` e per inoltrare copia alla Societa` si intende triplicato.
IN-45a**
RISCHIO LOCATIVO.
La Società, nei casi di responsabilità
dell'Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile,
risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di
liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da
incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con
colpa grave dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di
cui all'art.21 delle C.G.A. qualora la somma assicurata a questo titolo
risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
IN-45b**
RICORSO DEI
LOCATARI
La Societa',
nei casi di responsabilita' dell'Assicurato nella sua qualita' di locatore del
fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le
condizioni generali di assicurazione e nel limite di L. 50.000.000= , dei danni
diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla
presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo,
alle cose mobili di proprieta' dei locatari o di terzi verso i quali i locatari
stessi debbano rispondere.
Sono comunque
esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'Assicurato
deve immediatamente informare la Societa' delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa
e la Societa' avra' facolta' di
assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato
deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilita' senza il consenso della Societa'.
Quanto alle
spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
IN-46**
RICORSO TERZI.
La Societa',
si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale,
interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni
materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a
termini di polizza.
Ai soli fini
della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se
causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione e` estesa ai danni
derivanti da interruzioni o sospensioni "totali o parziali"
dell'utilizzo di beni, nonche` di attivita` industriali, commerciali, agricole
o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del
massimale stesso.
L'assicurazione
non comprende i danni:
1 a cose che
l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i
veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e
scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonche` le cose
sugli stessi mezzi trasportate.
2 di qualsiasi
natura conseguenti ad inquinamento dell`acqua dell'aria e del suolo.
Non sono
comunque considerati terzi:
1 il coniuge,
i genitori, i figli dell'Assicurato nonche` ogni altro parente e/o affine se
con lui convivente.
2 quando
l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a
responsabilita` illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui al punto precedente.
3 le societa`
le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.
2359 CC. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 numero 216, nonché gli
amministratori delle medesime.
L'Assicurato
deve immediatamente informare la Societa` delle procedure Civili o Penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa
e la Societa` avra` facolta` di assumere la direzione della causa e la difesa
dell'Assicurato.
L'Assicurato
deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilita` senza il consenso della Societa`.
Quanto alle
spese giudiziali si applica l'art. 1917 del CC.
IN-47**
SPESE
DEMOLIZIONE,SGOMBERO E SMALTIMENTO.
La Societa`
risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare
al piu` vicino scarico i residuati del sinistro, in aumento a quanto previsto
dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino alla concorrenza della
ulteriore somma assicurata a questo titolo con partita separata.
La presente
garanzia e` prestata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.
IN-48**
URTO DI
VEICOLI STRADALI.
La
Societa`risponde dei danni provocati alle cose assicurate da veicoli in
transito sulla pubblica via non appartenenti all'Assicurato.
IN-49**
PERDITA DELLE
PIGIONI.
Se il
fabbricato di cui alla partita 1 e` colpito da sinistro indennizzabile a termini
della presente polizza, la Societa`rifondera`all'Assicurato anche quella parte
di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e
rimasti danneggiati. Cio`per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre
il limite di un anno.
Per i locali
regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato -
proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione
presumibile ad essi relativa.
Viene
convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risultera`
inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i
locali affittati, l'indennizzo sara` proporzionalmente ridotto, a sensi delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
IN-50**
LIQUIDAZIONE
IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA.
A parziale
deroga dell'art.24 delle C.G.A. l'Assicurato ha diritto di ottenere il
pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se
aperta, purche`presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna
a restituire l'importo corrisposto dalla Societa`maggiorato dei soli interessi
legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o della sentenza
penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
IN-51**
ASSICURAZIONE
PER CONTO DI CHI SPETTA.
La presente
polizza e`stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi
spetta. In caso di sinistro, pero`, i terzi interessati non avranno alcuna
ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Societa`e dal Contraente, ne`azione
alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti
sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal
Contraente. L'indennita`che, a norma di quanto sopra, sara`stata liquidata in
contraddittorio non potra`essere versata se non con l'intervento, all'atto del
pagamento, dei terzi interessati.
IN-52**
EVENTI
SOCIOPOLITICI.
La Societa`
risponde :
1.Dei danni
materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione,
scoppio, caduta aeromobili,loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi
in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato;
2.Degli altri
danni materiali e diretti causati agli enti assicurati -anche a mezzo di ordigni
esplosivi- da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato), che
prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,
individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di
terrorismo o sabotaggio.
La Societa'
non risponde dei danni:
a.Di
inondazione o frana;
b.Di rapina,
estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c.Di fenomeno
elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e
circuiti compresi;
d.Subiti dalle
merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e.causati da
interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla
sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f.verificatesi
nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine
di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente
estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e' operativa anche per i danni avvenuti nel corso di
occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati,
con avvertenza che;qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre
cinque 5giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto
2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di
demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti
previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
-il pagamento
dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di lire 500.000*.
-in nessun
caso la Societa' paghera', per uno o piu' che avvengono nel periodo di
assicurazione
pattuito per l'estensioni medesime, somma maggiore (all' 80% del capitale
assicurato);
La Societa' ed
il Contraente anno la facolta' in ogni momento, di recedere dalla garanzia
prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti
dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di
recesso da parte della Societa' questa rimborsa la quota di premio relativa al
periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni
altro onere di carattere tributario.
IN-53**
EVENTI
ATMOSFERICI.
La Societa`
risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano,
bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine,
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile
dagli effetti prodotti su una pluralita`di enti, assicurati o non.
La Societa`non
risponde dei danni:
a.Verificatisi
all'interno di fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla
violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b.Causati da:
- fuoriuscita
dalle usuali sponde di corsi di acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e
penetrazione di acqua marina;
- formazione
di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
scarico;
- gelo,
sovraccarico di neve;
- cedimento o
franamento del terreno;
ancorche`verificatisi
a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
c.Subiti da:
- alberi,
cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti,
cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili
installazioni esterne;
- enti
all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e
destinazione;
- fabbricati o
tettoie aperti da uno o piu`lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
(anche se per temporanea esigenza di ripristino conseguenti o non a sinistro),
capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in
essi contenuto;
- serramenti,
vetrate e lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite
dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto
e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti
della presente estensione di garanzia:
-il pagamento
dell'indennizzo sara' effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di lire 500.000*.
-in nessun
caso la Societa' paghera', per uno o piu' che avvengono nel periodo di
assicurazione
pattuito per l'estensioni medesime, somma maggiore (all' 80% del capitale
assicurato);