CLAUSOLE INFORTUNI
INF-1**
FRANCHIGIA
ASSOLUTA I.P.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che:
a) sulla parte
di somma assicurata non eccedente L.250.000.000 l'indennizzo per invalidita`
permanente viene . liquidato senza applicazione di alcuna
franchigia;
b) sulla parte
di somma assicurata eccedente L.250.000.000 non si fa` luogo ad indennizzo per
invalidita` permanente, . quando
questa e` di grado pari o inferiore al 5% della totale, se invece l'invalidita`
permanente risulta superiore a . tale
percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
INF-2**
FRANCHIGIA
RELATIVA I.P.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che:
a) sulla parte
di somma assicurata non eccedente L.250.000.000 l'indennizzo per invalidita`
permanente viene . liquidato senza applicazione di alcuna
franchigia;
b) sulla parte
di somma assicurata eccedente L.250.000.000 non si fa` luogo ad indennizzo per
invalidita` permanente, . quando
questa e` di grado pari o inferiore al 5% della totale, se invece l'invalidita`
permanente risulta superiore a . tale
percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente, tutte
le franchigie non trovano applica-zione se l'infortunio ha per conseguenza
un'invalidita` permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
INF-3**
ALPINISMO ED
ACCESSO AI GHIACCIAI.
A parziale
deroga dell'art. delle
Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi nell'assicurazione gli
infortuni occorsi durante l'alpinismo con scalata di rocce fino al 3 grado ed
accesso ai ghiacciai purche` effettuati con l'accompagnamento di guide
patentate.
INF-3**
ARENAMENTO
AFFONDAMENTO, NAUFRAGIO.
A
completamento di quanto previsto dall'art. delle Condizioni Generali di
Assicurazione, la Societa` dichiara che, in caso di arenamento, affondamento e
naufragio o di altri infortuni connessi con l'uso di imbarcazioni, di
navigazione in genere e di attivita` natatorie e di infortuni in acque, il
capitale assicurato verra` pagato agli eredi legittimi, se e` stata dichiarata
la morte presunta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice
Civile.
INF-4**
AVVELENAMENTO
DEL SANGUE ED INFEZIONI.
Su richiesta
dell'Assicurato ed a maggior chiarimento delle Condizioni Generali di
Assicurazione si dichiara che sono compresi nell'assicurazione anche
l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreche` il germe infettivo si sia
introdotto nell'organismo attraverso una lesione interna traumatica
contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.
INF-5**
DIROTTAMENTI.
Relativamente
alla Condizione Particolare la Societa` da` atto che sono compresi gli
infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano moventi politici
sociali quali ad esempio: attentati, pirateria,terrorismo, sabotaggio purche`
non conseguenti a guerra anche se non dichiarata, ad insurrezioni o tumulti
popolari.
INF-6**
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI.
Alla fine di
ogni anno di assicurazione verra` compilato uno speciale bilancio di
partecipazione agli utili nel quale figurino:
All'Attivo:l'ammontare
dei premi incassati dalla Societa` assicuratrice, esclusa l'imposta
governativa.
Al Passivo:
a) il 30% dei
premi effettivamente incassati, per spese di gestione e di amministrazione;
b) l'importo
dei sinistri pagati, comprensivo delle spese sostenute per la liquidazione di
essi;
c) l'ammontare
preventivato o riservato per la liquidazione degli infortuni pendenti.
Dall'eventuale
saldo attivo risultante da tale bilancio, il % sara` devoluto alla Contraente.
INF-7**
RISCHI IN
ITINERE.
L'assicurazione
e` estesa ai rischi in itinere e varra` quindi per gli infortuni che colpiscano
gli assicurati dal momento in cui lasciano la propria dimora per recarsi alle
sedi di lavoro o viceversa per la via piu` breve e comunque nel periodo di
tempo massimo di due ore dai rispettivi orari di entrata e di uscita.
Questa
garanzia consente l'uso di tutti i normali mezzi pubblici e privati di
locomozione e la guida di autovetture proprie o di terzi.
INF-8**
PESCA
SUBACQUEA.
Resta
espressamente convenuto fra le Parti Contraenti che la garanzia prestata con la
presente polizza s'intende estesa agli infortuni derivanti dalla pesca
subacquea praticata:
1) senza uso
di autorespiratore, ma con tubo trasmettitore d'aria;
oppure
2) con uso di
autorespiratore ad ossigeno;
oppure
3) con uso di
autorespiratore ad aria compressa.
Dalla
prestazione di cui trattasi sono comunque compresi i casi di embolia nonche` le
conseguenze in genere della pressione d'acqua.
INF-9**
CURA DELLA
PROPRIA PERSONA.
A parziale
deroga dell'art. delle
Condizioni Generali di Assicurazione, sono comprese nell'assicurazione gli
infortuni occorsi durante le pratiche riguardanti la cura della propria
persona, purche` necessarie per la propria attivita`.
INF-10**
ATTIVITA`
LAVORATIVE EXTRA NORMALE ORARIO.
Premesso che
nel computo del premio della presente polizza e` stato tenuto conto della
dichiarazione dell'assicurato di svolgere la sua normale attivita` lavorativa
quale operaio alle dipendenze della ditta
e di
esplicare in proprio, nelle ore libere, l'attivita` accessoria di , si precisa che
l'assicurazione prestata con la presente polizza vale per i rischi
extraprofessionali nonche` per quelli inerenti all'attivita` accessoria sopra
menzionata.
Sono pertanto
esclusi gli infortuni che l'assicurato subisca mentre lavora alle dipendenze
della ditta sopraindicata.
In conseguenza
di quanto precede resta espressamente convenuto che qualora l'Assicurato
cessasse di lavorare alle dipendenze della Ditta sopracitata o di qualsiasi
altra ditta, egli dovra` darne immediata comunicazione alla Societa` affinche`
il premio della presente polizza venga adeguato alla nuova situazione, a sensi
dell'art. 1898 del C.C.
INF-11**
RIMBORSO SPESE
DI CURA DA RICOVERO.
In caso di
ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura (pubblico o privato, regolarmente
autorizzato), reso necessario da infortunio come definito dalle Condizioni
Generali di Assicurazione, la Societa` rimborsa, nei limiti del capitale
garantito, le spese sostenute per le seguenti prestazioni:
accertamenti
diagnostici;
onorari dei
medici nonche`, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti,
degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante
all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
cure,
medicinali e trattamenti fisioterapici rieducativi (escluse in ogni caso le
spese di natura alberghiera);
rette di
degenza.
INF-12**
RIMBORSO SPESE
DI CURA PER INFORTUNIO.
A seguito di
infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Societa` rimborsa fino alla
concorrenza del capitale garantito per sinistro e per anno, le eventuali spese
sostenute dall'Assicurato per:
- onorari dei
medici nonche`, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti,
degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante
all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- cure,
medicinali e trattamenti fisioterapici rieducativi (escluse in ogni caso le
spese di natura alberghiera);
- trasporto in
ambulanza o eliambulanza;
- accertamenti
diagnostici;
- rette di
degenza.
I rimborsi
vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti
giustificativi in originale, in Italia ed in lire italiane.
Qualora
l'Assicurato fruisca di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o
private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non
rimborsate.
La presente
garanzia e`prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di
lire 300.000=
INF-13**
DIARIA DA
RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO.
La Societa`,
in caso di rocovero in istituto di cura reso necessario da infortunio
indennizzabile a termini di polizza, corrispondera`una indennita`pari a quella
indicata in polizza per ciascuna giornata di degenza e per la durata massima di
180 giorni per persona e per anno assicurativo.
INF-14**
DIARIA DA
GESSATURA.
Qualora in
conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate, la Societa`si obbliga
a corrispondere all'Assicurato un'indennita`pari al 50% di quella prevista in
caso di ricovero, dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato
ricovero, oppure dal giorno dell'applicazione delle bende gessate se non vi
e`stato ricovero fino alla loro rimozione e comunque per un periodo non
superiore a 40 giorni per evento e 100 giorni per anno assicurativo per ogni
Assicurato.
INF-14B**
DIARIA DA
GESSATURA.
Qualora in
conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate,apparecchio terapeutico
e/o fissatore esterno, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato
un'indennita`pari al 50% di quella prevista in caso di ricovero, dal giorno di
dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato ricovero, oppure dal giorno
dell'applicazione delle bende gessate se non vi e`stato ricovero fino alla loro
rimozione e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni per evento e 100
giorni per anno assicurativo per ogni Assicurato.
INF-15**
DIARIA DA
RICOVERO, CONVALESCENZA E GESSATURA A SEGUITO
DI INFORTUNIO.
La Societa`,
in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio
indennizzabile a termini di polizza, corrispondera`una indennita`pari a
L.100.000= per ciascuna giornata di degenza e per la durata massima di 180
giorni per persona e per anno assicurativo.
Se il ricovero
non e`stato inferiore a tre giorni e non ha comportato l'applicazione di
gessature, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennita`
giornaliera pari a quella prevista per il ricovero, per la convalescenza successiva
prescritta dall'istituto di cura in cui e`avvenuto il ricovero stesso. Tale
indennita`viene corrisposta per ciascun giorno di convalescenza prescritto e
per un numero massimo di giorni non superiore a 30 per evento e, comunque, con
il limite di 180 giorni per anno assicurativo.
Qualora in
conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate, la Societa`si obbliga
a corrispondere all'Assicurato un'indennita`pari a quella prevista in caso di
ricovero, dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato
ricovero, oppure dal giorno dell'applicazione delle bende gessate se non vi
e`stato ricovero fino alla loro rimozione e comunque per un periodo non
superiore a 40 giorni per evento e 100 giorni per anno assicurativo; tale
indennita`non viene corrisposta ne caso in cui la lesione che ha comportato la
gessatura riguardi singole dita dei piedi o delle mani, salvo che si tratti del
pollice o dell'indice.
INF-16**
DIARIA DA
CONVALESCENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO O
MALATTIA.
A parziale
deroga della Garanzia Aggiuntiva del mod.1B11/b ed 12/89, la Societa`,
corrisponde all'Assicurato un'indennita` giornaliera per convalescenza per un
importo pari al 50% dell'ultima indennita`pagata al momento della dimissione
dall'istituto di cura.
Tale
indennita`viene corrisposta per ciascun giorno di convalescenza prescritto e
per un numero massimo di giorni non superiore a 30 per evento e, comunque, con
il limite di 180 giorni per anno assicurativo.
La
convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con
idonea certificazione.
Sono esclusi
dalla garanzia: il parto, l'aborto, le malattie dipendenti da gravidanza e
puerperio e gli interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidee. La garanzia
e`comunque, esclusa in caso di ricovero in Day Hospital.
INF-17**
INDENNITA`SUPPLEMENTARE
PER FIGLI MINORI.
Se a causa di
infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i
coniugi, non separati ed assicurati con la presente polizza, l'indennita`per il
caso di morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto
beneficiari - sara`aumentata del 50%.
Ai figli
minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano gia`portatori di
invalidita`permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
La presente
condizione speciale non e`operante per il "rischio volo".
INF-19**
INVALIDITA`PERMANENTE MALATTIA.
vedi file "IPMSASA".
INF-20**
RISCHIO GUERRA.
L'assicurazione comprende gli
infortuni derivanti da guerra, dichiarata e non dichiarata, guerra civile,
insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni
dall'inizio delle ostilita`, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso
dagli eventi citati mentre si trova in un paese straniero dove nessuno degli
eventi stessi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.
INF-21**
MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga
ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquidera`ai
beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di Morte.
La liquidazione non avverra`prima
che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la
dichiarazione di morte presunta a termine degli art. 60 e 62 C.C.
Resta inteso che, se dopo che la
Compagnia ha pagato l'indennita`, risultera`che l'Assicurato e`vivo, la
Compagnia avra`diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta,
l'Assicurato potra`far valere i propri diritti per l'invalidita`permanente
eventualmente subita.
INF-22**
PRATICA DI SPORT
L'Assicurazione vale per gli
infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad
eccezione di paracadutismo, sports aerei (incluso deltaplano), sports
motoristici non a carattere di regolarita`, scalata di rocce di grado superiore
al quarto senza accompagnamento di guida patentata.
INF-23**
MOVIMENTI TELLURICI ED ERUZIONI
VULCANICHE.
A parziale deroga delle
Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende gli infortuni
derivanti da movimenti tellurici e/o eruzioni vulcaniche.
INF-24**
ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI.
La Societa`, in occasione di
arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi
dalle condizioni di polizza, corrispondera`le somme rispettivamente assicurate
per il caso di morte ed invalidita`permanente anche in quei casi in cui gli
avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in
conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es.
perdita di orientamento), l'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la
morte o le lesioni organiche permanenti.
INF-25**
ESONERO DENUNCIA ALTRE
ASSICURAZIONI.
A parziale deroga di quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si da`atto che il
Contraente e`esonerato dall'obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni
infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre Societa`.
INF-26**
ESONERO DENUNCIA INFERMITA`E
DIFETTI FISICI.
Fermo restando quanto disposto
dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si da`atto che il contraente
e`esonerato dal denunciare difetti fisici, infermita`o mutilazioni da cui gli
assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che
dovessero in seguito sopravvenire.
In caso di infortunio
l'invalidita`permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate
dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalle C.G.A.
INF-27**
CLAUSOLA DIRIGENTI.
Resta tra le Parti convenuto che
limitatamente per le persone con qualifica Dirigente:
a)la garanzia si intende prestata
anche per le malattie professionali, che si manifestino nel corso della
validita`della polizza, riconosciute per l'industria esercitata dal Contraente
dal D.P.R. del 30.06.65 n.1124 o successive modifiche intervenute fino alla
data di stipulazione del presente contratto. A tale riguardo il Contraente
dichiara che all'atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti,
da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa
riferibile alle predette malattie;
b)in caso di invalidita`permanente
causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di
permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R del 30.06.65
n.1124 (per l'industria) e con la rinuncia da parte della
Societa`all'applicazione delle franchigie relative previste dalla legge, con
l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni
caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di
invalidita`permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Societa`in
contanti anziche`sotto forma di rendita;
c)qualora in conseguenza di
infortunio o di una malattia professionale, l'attitudine al lavoro
dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire
la prosecuzione del rapporto di impiego la somma assicurata per il caso di
invalidita`permanente viene liquidata al 100% (centopercento).
INF-28**
ASSICURAZIONE IN BASE
ALL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI.
1.Agli effetti assicurativi per
retribuzione si intende tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente
effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, esclusi gli assegni
famigliari.
2.Per la liquidazione delle
indennita`e`considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita
e/o maturata per i titoli di cui sopra nel trimestre precedente il mese in cui
si e`verificato l'infortunio (con l'esclusione delle retribuzioni non pagabili
ricorrentemente in ciascun mese) moltiplicata per quattro; a tale ammontare si
aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in
ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato nei dodici mesi
precedenti purche`su tali somme sia stato conteggiato o conteggiabile il premio
di assicurazione. A maggior precisazione di quanto sopra si da atto che nella definizione
"retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese" devono
intendersi incluse: mensilita`aggiuntive, premi di produzione, incentivi o
provvigione, indennita`di trasferta, bonus, compensi arretrati, compensi per
lavoro straordinario.
Per gli infortunati che non
abbiano raggiunto i 90 giorni di servizio e`considerata retribuzione annua
quella che si ottiene moltiplicando per 360 la retribuzione giornaliera media
attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione
in servizio fino al giorno dell'infortunio e considerandosi agli effetti della
media anche i giorni non lavorativi.
3.Il Contraente e`esonerato
dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalita`delle persone
assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle
somme assicurate e per il computo de premio si fara`riferimento alle risultanze
dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad
esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo
possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Societa` di fare
accertamenti e controlli.
4.Il tasso di premio viene
pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni mille
lire di retribuzione computata ai sensi di cui al precedente punto 1. Al premio
risultante saranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente
pattuiti ed aggiunte le addizionali e la tassa governativa. Il premio viene
anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione pure
specificato nel conteggio di liquidazione.