CLAUSOLE INFORTUNI

 

INF-1**

FRANCHIGIA ASSOLUTA I.P.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che:

a) sulla parte di somma assicurata non eccedente L.250.000.000 l'indennizzo per invalidita` permanente viene          .   liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente L.250.000.000 non si fa` luogo ad indennizzo per invalidita` permanente, .   quando questa e` di grado pari o inferiore al 5% della totale, se invece l'invalidita` permanente risulta superiore a .   tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

INF-2**

FRANCHIGIA RELATIVA I.P.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che:

a) sulla parte di somma assicurata non eccedente L.250.000.000 l'indennizzo per invalidita` permanente viene          .   liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente L.250.000.000 non si fa` luogo ad indennizzo per invalidita` permanente, .   quando questa e` di grado pari o inferiore al 5% della totale, se invece l'invalidita` permanente risulta superiore a .   tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente, tutte le franchigie non trovano applica-zione se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidita` permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

INF-3**

ALPINISMO ED ACCESSO AI GHIACCIAI.

A parziale deroga dell'art.          delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni occorsi durante l'alpinismo con scalata di rocce fino al 3 grado ed accesso ai ghiacciai purche` effettuati con l'accompagnamento di guide patentate.

INF-3**

ARENAMENTO AFFONDAMENTO, NAUFRAGIO.

A completamento di quanto previsto dall'art. delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Societa` dichiara che, in caso di arenamento, affondamento e naufragio o di altri infortuni connessi con l'uso di imbarcazioni, di navigazione in genere e di attivita` natatorie e di infortuni in acque, il capitale assicurato verra` pagato agli eredi legittimi, se e` stata dichiarata la morte presunta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

INF-4**

AVVELENAMENTO DEL SANGUE ED INFEZIONI.

Su richiesta dell'Assicurato ed a maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione si dichiara che sono compresi nell'assicurazione anche l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreche` il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione interna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.

INF-5**

DIROTTAMENTI.

Relativamente alla Condizione Particolare la Societa` da` atto che sono compresi gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano moventi politici sociali quali ad esempio: attentati, pirateria,terrorismo, sabotaggio purche` non conseguenti a guerra anche se non dichiarata, ad insurrezioni o tumulti popolari.

INF-6**

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

Alla fine di ogni anno di assicurazione verra` compilato uno speciale bilancio di partecipazione agli utili nel quale figurino:

All'Attivo:l'ammontare dei premi incassati dalla Societa` assicuratrice, esclusa l'imposta governativa.

Al Passivo:

a) il 30% dei premi effettivamente incassati, per spese di gestione e di amministrazione;

b) l'importo dei sinistri pagati, comprensivo delle spese sostenute per la liquidazione di essi;

c) l'ammontare preventivato o riservato per la liquidazione degli infortuni pendenti.

Dall'eventuale saldo attivo risultante da tale bilancio, il      % sara` devoluto alla Contraente.

INF-7**

RISCHI IN ITINERE.

L'assicurazione e` estesa ai rischi in itinere e varra` quindi per gli infortuni che colpiscano gli assicurati dal momento in cui lasciano la propria dimora per recarsi alle sedi di lavoro o viceversa per la via piu` breve e comunque nel periodo di tempo massimo di due ore dai rispettivi orari di entrata e di uscita.

Questa garanzia consente l'uso di tutti i normali mezzi pubblici e privati di locomozione e la guida di autovetture proprie o di terzi.

INF-8**

PESCA SUBACQUEA.

Resta espressamente convenuto fra le Parti Contraenti che la garanzia prestata con la presente polizza s'intende estesa agli infortuni derivanti dalla pesca subacquea praticata:

1) senza uso di autorespiratore, ma con tubo trasmettitore d'aria;

oppure

2) con uso di autorespiratore ad ossigeno;

oppure

3) con uso di autorespiratore ad aria compressa.

Dalla prestazione di cui trattasi sono comunque compresi i casi di embolia nonche` le conseguenze in genere della pressione d'acqua.

INF-9**

CURA DELLA PROPRIA PERSONA.

A parziale deroga dell'art.            delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono comprese nell'assicurazione gli infortuni occorsi durante le pratiche riguardanti la cura della propria persona, purche` necessarie per la propria attivita`.

INF-10**

ATTIVITA` LAVORATIVE EXTRA NORMALE ORARIO.

Premesso che nel computo del premio della presente polizza e` stato tenuto conto della dichiarazione dell'assicurato di svolgere la sua normale attivita` lavorativa quale operaio alle dipendenze della ditta                        e di esplicare in proprio, nelle ore libere, l'attivita` accessoria di                          , si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza vale per i rischi extraprofessionali nonche` per quelli inerenti all'attivita` accessoria sopra menzionata.

Sono pertanto esclusi gli infortuni che l'assicurato subisca mentre lavora alle dipendenze della ditta sopraindicata.

In conseguenza di quanto precede resta espressamente convenuto che qualora l'Assicurato cessasse di lavorare alle dipendenze della Ditta sopracitata o di qualsiasi altra ditta, egli dovra` darne immediata comunicazione alla Societa` affinche` il premio della presente polizza venga adeguato alla nuova situazione, a sensi dell'art. 1898 del C.C.

INF-11**

RIMBORSO SPESE DI CURA DA RICOVERO.

In caso di ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura (pubblico o privato, regolarmente autorizzato), reso necessario da infortunio come definito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Societa` rimborsa, nei limiti del capitale garantito, le spese sostenute per le seguenti prestazioni:

accertamenti diagnostici;

onorari dei medici nonche`, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;

cure, medicinali e trattamenti fisioterapici rieducativi (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

rette di degenza.

INF-12**

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO.

A seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Societa` rimborsa fino alla concorrenza del capitale garantito per sinistro e per anno, le eventuali spese sostenute dall'Assicurato per:

 

- onorari dei medici nonche`, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;

- cure, medicinali e trattamenti fisioterapici rieducativi (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

- trasporto in ambulanza o eliambulanza;

- accertamenti diagnostici;

- rette di degenza.

 

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in lire italiane.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La presente garanzia e`prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di lire 300.000=

INF-13**

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO  DI INFORTUNIO.

La Societa`, in caso di rocovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrispondera`una indennita`pari a quella indicata in polizza per ciascuna giornata di degenza e per la durata massima di 180 giorni per persona e per anno assicurativo.

INF-14**

DIARIA DA GESSATURA.

Qualora in conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennita`pari al 50% di quella prevista in caso di ricovero, dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato ricovero, oppure dal giorno dell'applicazione delle bende gessate se non vi e`stato ricovero fino alla loro rimozione e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni per evento e 100 giorni per anno assicurativo per ogni Assicurato.

INF-14B**

DIARIA DA GESSATURA.

Qualora in conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate,apparecchio terapeutico e/o fissatore esterno, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennita`pari al 50% di quella prevista in caso di ricovero, dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato ricovero, oppure dal giorno dell'applicazione delle bende gessate se non vi e`stato ricovero fino alla loro rimozione e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni per evento e 100 giorni per anno assicurativo per ogni Assicurato.

INF-15**

DIARIA DA RICOVERO, CONVALESCENZA E GESSATURA A SEGUITO  DI INFORTUNIO.

La Societa`, in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrispondera`una indennita`pari a L.100.000= per ciascuna giornata di degenza e per la durata massima di 180 giorni per persona e per anno assicurativo.

Se il ricovero non e`stato inferiore a tre giorni e non ha comportato l'applicazione di gessature, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennita` giornaliera pari a quella prevista per il ricovero, per la convalescenza successiva prescritta dall'istituto di cura in cui e`avvenuto il ricovero stesso. Tale indennita`viene corrisposta per ciascun giorno di convalescenza prescritto e per un numero massimo di giorni non superiore a 30 per evento e, comunque, con il limite di 180 giorni per anno assicurativo.

Qualora in conseguenza di infortunio siano applicate bende gessate, la Societa`si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennita`pari a quella prevista in caso di ricovero, dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi e`stato ricovero, oppure dal giorno dell'applicazione delle bende gessate se non vi e`stato ricovero fino alla loro rimozione e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni per evento e 100 giorni per anno assicurativo; tale indennita`non viene corrisposta ne caso in cui la lesione che ha comportato la gessatura riguardi singole dita dei piedi o delle mani, salvo che si tratti del pollice o dell'indice.

INF-16**

DIARIA DA CONVALESCENZA A SEGUITO  DI INFORTUNIO O MALATTIA.

A parziale deroga della Garanzia Aggiuntiva del mod.1B11/b ed 12/89, la Societa`, corrisponde all'Assicurato un'indennita` giornaliera per convalescenza per un importo pari al 50% dell'ultima indennita`pagata al momento della dimissione dall'istituto di cura.

Tale indennita`viene corrisposta per ciascun giorno di convalescenza prescritto e per un numero massimo di giorni non superiore a 30 per evento e, comunque, con il limite di 180 giorni per anno assicurativo.

La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione.

Sono esclusi dalla garanzia: il parto, l'aborto, le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio e gli interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidee. La garanzia e`comunque, esclusa in caso di ricovero in Day Hospital.

INF-17**

INDENNITA`SUPPLEMENTARE PER FIGLI MINORI.

Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi, non separati ed assicurati con la presente polizza, l'indennita`per il caso di morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - sara`aumentata del 50%.

Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano gia`portatori di invalidita`permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.

La presente condizione speciale non e`operante per il "rischio volo".

INF-19**

INVALIDITA`PERMANENTE MALATTIA.

vedi file "IPMSASA".

INF-20**

RISCHIO GUERRA.

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata e non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilita`, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati mentre si trova in un paese straniero dove nessuno degli eventi stessi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

INF-21**

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquidera`ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di Morte.

La liquidazione non avverra`prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli art. 60 e 62 C.C.

Resta inteso che, se dopo che la Compagnia ha pagato l'indennita`, risultera`che l'Assicurato e`vivo, la Compagnia avra`diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potra`far valere i propri diritti per l'invalidita`permanente eventualmente subita.

INF-22**

PRATICA DI SPORT

L'Assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione di paracadutismo, sports aerei (incluso deltaplano), sports motoristici non a carattere di regolarita`, scalata di rocce di grado superiore al quarto senza accompagnamento di guida patentata.

INF-23**

MOVIMENTI TELLURICI ED ERUZIONI VULCANICHE.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e/o eruzioni vulcaniche.

INF-24**

ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI.

La Societa`, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrispondera`le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte ed invalidita`permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o le lesioni organiche permanenti.

INF-25**

ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si da`atto che il Contraente e`esonerato dall'obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre Societa`.

INF-26**

ESONERO DENUNCIA INFERMITA`E DIFETTI FISICI.

Fermo restando quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si da`atto che il contraente e`esonerato dal denunciare difetti fisici, infermita`o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio l'invalidita`permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalle C.G.A.

INF-27**

CLAUSOLA DIRIGENTI.

Resta tra le Parti convenuto che limitatamente per le persone con qualifica Dirigente:

a)la garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali, che si manifestino nel corso della validita`della polizza, riconosciute per l'industria esercitata dal Contraente dal D.P.R. del 30.06.65 n.1124 o successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto. A tale riguardo il Contraente dichiara che all'atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie;

b)in caso di invalidita`permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R del 30.06.65 n.1124 (per l'industria) e con la rinuncia da parte della Societa`all'applicazione delle franchigie relative previste dalla legge, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidita`permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Societa`in contanti anziche`sotto forma di rendita;

c)qualora in conseguenza di infortunio o di una malattia professionale, l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego la somma assicurata per il caso di invalidita`permanente viene liquidata al 100% (centopercento).

INF-28**

ASSICURAZIONE IN BASE ALL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI.

1.Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, esclusi gli assegni famigliari.

2.Per la liquidazione delle indennita`e`considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita e/o maturata per i titoli di cui sopra nel trimestre precedente il mese in cui si e`verificato l'infortunio (con l'esclusione delle retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese) moltiplicata per quattro; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato nei dodici mesi precedenti purche`su tali somme sia stato conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione. A maggior precisazione di quanto sopra si da atto che nella definizione "retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese" devono intendersi incluse: mensilita`aggiuntive, premi di produzione, incentivi o provvigione, indennita`di trasferta, bonus, compensi arretrati, compensi per lavoro straordinario.

Per gli infortunati che non abbiano raggiunto i 90 giorni di servizio e`considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 360 la retribuzione giornaliera media attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio e considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi.

3.Il Contraente e`esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalita`delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo de premio si fara`riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Societa` di fare accertamenti e controlli.

4.Il tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni mille lire di retribuzione computata ai sensi di cui al precedente punto 1. Al premio risultante saranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e la tassa governativa. Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione pure specificato nel conteggio di liquidazione.

 

 

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