CLAUSOLE R.C.A. - A.R.D.
RA-1**
EXTENDED COVERAGE.
Si da e si
prende atto che la garanzia deve intendersi valida anche ai danni materiali
diretti subiti dall'autovettura in occasione di calamita' naturali in genere
(escluso le inondazioni, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le trombe e gli
uragani), nonche' in occasione di tumulti popolari, atti vandalici, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo e/o sabotaggio, purche' l'Assicurato ed i suoi
aventi diritto dimostrino di non avervi volontariamente preso parte.
La presente
garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di una franchigia
di L. 50.000.=
RA-2**
ESCLUSIONE DEL
DEGRADO.
A seguito di
danni del veicolo assicurato, in seguito a danni risarcibili dalla presente
polizza, avvenuti nei primi dodici mesi dalla data della prima immatricolazione
la liquidazione del danno verra` effettuata senza applicazione del degrado
d'uso con il massimo della somma assicurata.
RA-3**
RICORSO TERZI
DA INCENDIO E DANNI AL BOX IN LOCAZIONE.
Con la
presente appendice si sostituisce integralmente la Condizione speciale
"K" con quanto segue:
L'Impresa, nei
casi di responsabilita` dell'Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo
o di esplosione del carburante del veicolo stesso, risponde dei danni materiali
e diretti cagionati dal sinistro ai terzi ed alle cose mobili o immobili di
terzi, esclusi i danni da inquinamento o contaminazione e alle cose in uso,
custodia e possesso dell'Assicurato.
II
risarcimento del danno operera` nell'ambito dei massimali assicurati per la
Responsabilita` Civile con il massimo comunque, di L. 300.000.000.*
RA-4**
VALUTAZIONE A
NUOVO DELLE PARTI DI RICAMBIO.
L'impresa a
parziale deroga dell'art.9 delle norme in caso di sinistro a seguito di danno
parziale dell'autovettura assicurata , valutera`il danno dando alle sole parti
di ricambio il valore a nuovo al momento della stima con il massimo del 50% in
piu`rispetto al valore dell'autovettura al momento del sinistro.
Resta ferma
l'eventuale applicazione della proporzionale di cui all'art. ( secondo comma
delle norme: "in caso di sinistro Garanzie Accessorie".