CLAUSOLE R.C.G.
RC-1**
CAUSALE
INCENDIO.
A parziale
deroga di quanto previsto dalle C.G.A. la garanzia comprende i danni a terzi
conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato, situate presso terzi, con un
massimo di L. per uno o
piu` sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
RC-2**
R.C.
INCROCIATA.
Essondo in
polizza indicate per designazione e/o adesione piu` persone giuridiche e/o
fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del
presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro,
fermo restando che la somma delle eventuali indennita` a carico della Societa`
assicuratrice non puo` in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali
stabiliti in polizza.
La Societa`
assicuratrice a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al
diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.
RC-3**
PROSECUZIONE
ASSISTENZA LEGALE (R.C.O).
A parziale
deroga dell'art comma delle C.G.A., la Societa` si impegna a
proseguire la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale sia in sede civile che penale, assumendo anche le spese di giustizia
penale, fino all'esaurimento della fase e grado di giudizio in corso al momento
della tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la
tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza
legale verra` ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia gia`, in
quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio
dell'Assicurato/Contraente.
La Societa`
non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali e
tecnici non da lei designati od approvati, nonche` spese di giudizio, salvo nel
caso di buon fine dell'azione intrapresa (assumendone le spese nell'ambito di
quanto sopra) e non risponde di multe ed ammende comminate.
RC-4**
R.C. PERSONALE
DIPENDENTI.
Di comune
accordo tra le Parti contraenti l'assicurazione di cui alla presente polizza e`
estesa a coprire la Responsabilita` Civile personale di dipendenti della
Contraente, per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni:
a) a terzi;
b) ad altri
prestatori di lavoro della Contraente stessa, non soggetti all'INAIL;
c) ad altri
prestatori di lavoro della Contraente stessa, soggetti all'INAIL;
Per danni di
cui alla lettera a) e b) valgono i massimali previsti per la garanzia RC verso
terzi, mentre per quelli alla lettera c) valgono i massimali della garanzia
RCO; cio` entro i limiti dei rispettivi massimali convenuti in polizza per
sinistro, i quali restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di
corresponsabilita` dei dipendenti con l'Assicurato o fra loro.
RC-5**
R.C.
INSTALLAZIONE.
A parziale
deroga di quanto previsto della "Condizione particolare" 9 si intende
compresa la responsabilita' derivante all'Assicurato durante le installazioni
presso terzi o durante le operazioni di manutenzione o riparazione presso
terzi.
La garanzia
comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, tovantisi
nell'ambito di esecuzione di lavori stessi, che, per volume o peso, non possono
essere rimosse. Sempre limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la
garanzia vale anche per i danni a cose conseguenti ad incendio di cose
dell'Assicurato o da lui detenute.
Queste
estensioni sono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10%
dell'importo del sinistro col minimo di L.300.000=.
Il massimale
per questa garanzia e` fissato in L.30.000.000= per un evento che per danni a
persone od a cose ed animali.
Inoltre, ferma
l'esclusione per i danni cagionati da macchine, merci, prodotti, dopo la
consegna a terzi, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad errori
nell'esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione -
esclusi comunque i lavori effettuati su veicoli in genere - compiuti
dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti nell'espletatmento dell'attivita`
dichiarata, sempre che` i danni si verifichino entro novanta giorni dalla data
dell'intervento. Tale garanzia e` prestata con uno scoperto a carico
dell'assicurato pari al 10% dell'importo del sinistro, col minimo di lire
300.000=.
Il massimale
per questa garanzia e` fissato in lire 20.000.000. sia per evento che per danni
a persone od a cose ed animali.
Il massimale
di garanzia rappresenta altresi` il limite di copertura per ogni anno
assicurativo.
RC-6**
DANNI ALLE
OPERE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI.
A parziale
deroga dell'art 16 lettera "E" la garanzia comprende i danni alle
opere in Costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.
Questa
estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di uno scoperto del 10%
per ogni sinistro con il minimo assoluto di L.300.000, e con un massimo
risarcimento di L.30.000.000=per uno o piu` sinistri verificatisi in uno stesso
periodo assicurativo annuo.
RC-7**
DIFESA PENALE.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Societa`presta a favore
dell'Assicurato la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione,
della o delle parti lese e, comunque al massimo, sino al ricorso in Cassazione,
esclusi quindi i processi di rinvio e/o revisione.
RC-8**
PERSONE
CONSIDERATE TERZI.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi:
I titolari e i
dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per
eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia sempre che`
non prendano parte ai lavori oggetto dell'assicurazione ;
I titolari ed
i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto fornitori e clienti che, in
via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e
complementari all'attivita` formante oggetto dell'assicurazione;
Liberi
professionisti che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e
frequentino l'azienda per ragioni del loro incarico;
I
subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che` dall`evento derivino morte o
lesioni personali gravi o gravissime cosi`come definite dall'Art.583 C.P.;
I dipendenti
dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R.
30 giugno 65 numero 1124 per lesioni corporali (escluse malattie professionali)
da essi subite in occasione di lavoro o servizio.
RC-9**
IMPIEGO
PERSONALE NON ABILITATO.
Si da`atto che
la garanzia e`valida anche quando i veicoli a motore, i macchinari ed impianti,
siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni
in vigore, sempre che`si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e
di eta`non inferiore ai 16 anni.
RC-10**
DANNI
PROVOCATI DA LAVORATORI OCCASIONALI NON DIPENDENTI .
La garanzia
comprende la responsabilita`civile derivante all'Assicurato per i danni
arrecati a terzi da persone che, pur non essendo alle dirette o regolari
dipendenze dell'Assicurato, possono occasionalmente prendere parte ai lavori
oggetto della presente polizza; resta comunque salvo il diritto di surrogazione
della Societa` nei confronti dei diretti responsabili.
RC-11**
DANNI A COSE
OGGETTO DI CARICO SCARICO SOLLEVAMENTO TRASLAZIONE.
Vengono
compresi i danni alle merci di terzi in consegna o custodia che possono venire
sollevate caricate o scaricate o traslate. Tale garanzia viene prestata con una
franchigia fissa di L.300.000= e fino ad un massimo di risarcimento di
L.30.000.000=
RC-12**
DANNI A
VEICOLI IN GENERE NELL'AMBITO DEI LAVORI.
A parziale
deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i
danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o dipendenti stazionanti entro
stabilimenti, depositi, ecc. della Contraente e/o in spazi riservati a
parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc., la garanzia
viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di L.30.000.=
(trentamila) per ogni motoveicolo e Lire 100.000.= (centomila) per ogni
autoveicolo, siano essi o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.
Sono esclusi i
danni conseguenti a mancato uso.
RC-13**
LAVORATORI
OCCASIONALI NON DIPENDENTI.
La garanzia
comprende la responsabilita` civile derivante all'Assicurato per danni arrecati
a terzi da persone che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze
dell'Assicurato, possono occasionalmente prendere parte ai lavori oggetto della
presente polizza. Dette persone debbono inoltre essere considerate terzi,
limitatamente agli infortuni subiti in occasione del lavoro, escluo le malattie
professionali sempreche`dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilita`di
reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertata commesso
dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente ai sensi dell'art.2049 C.C.
RC-14**
BUONA FEDE
INAIL.
Si conviene
fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione
presso l'Inali di parte dei dipendenti dell'Assicurato per errore,
dimenticanza, o inesatta interpretazione delle norme vigenti a riguardo.
RC-15**
LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE.
La garanzia si
intende estesa ai lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e
impianti costituenti il complesso aziendale; resta inteso che, qualora detta
manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente
nella sua qualita`di committente.
RC-16**
MALATTIE
PROFESSIONALI.
L'assicurazione
per la responsabilita`civile verso i prestatori di lavoro e`stesa al rischio
delle malattie professionali indennizzabili dall'Inali. L'estensione spiega i
suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a
quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi
commessi o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.
il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima
esposizione della Societa`:
a) per
piu`danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di
validita`della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale
manifestatasi;
b)per
piu`danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia
non vale:
1) Per quei
prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di
malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) Per le
malattie professionali conseguenti:
a) All'intenzionale mancata osservanza
delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
b) Alla intenzionale mancata prevenzione del
danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire
o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
La presente
esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente
al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengano intrapresi
accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto
alle circostanze;
3) Per le
malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di
cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Societa` ha
diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o
controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le
quali l'Assicurato stesso e` tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire
le notizie e la documentazione necessaria.
RC-17**
COMMITTENZA
AUTO.
L'assicurazione
si estende alla responsabilita`civile derivante all'Assicurato ai sensi
dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi
in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purche` i
medesimi non siano di proprieta`od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso
intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia
vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E`fatto
salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Societa`nei confronti dei
responsabili.
Questa
specifica estensione di garanzia e` prestata con l'applicazione di una
franchigia assoluta di L.500.000 per ogni sinistro. La garanzia e`valida a
condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente
dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
A parziale
deroga delle condizioni contrattuali questa specifica estensione di garanzia
vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Citta` del Vaticano e
della Repubblica di S.Marino.
RC-18**
DANNI DA
CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO.
A parziale
deroga dell'art. 3 lett. m) e q) delle C.G.A. la garanzia comprende, nei limiti
sottoprecisati, i danni a cose causati da cedimento o franamento del terreno,
alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino
sottomuratura. Per danni a fabbricati il 10% dell'importo di ogni sinistro
rimane a carico dell'Assicurato con il minimo assoluto di L.3.000.000.=, fermo
che la Societa`non risponde oltre il limite previsto per danni a cose con il
massimo di L.40.000.000= per uno o piu` sinistri verificatisi ne corso di uno
stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si applica
la franchigia assoluta di L.300.000.= per ogni sinistro.
RC-19**
DANNI A COSE
TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
A parziale
deroga dell'art. 17 comma e) delle Condizioni di Polizza, la garanzia comprende
i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovatisi nell'ambito
di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere
rimosse. Tale estensione di garanzia e`prestata con la franchigia assoluta di
L.150.000= per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in
polizza per i danni a cose con un massimo di L.30.000.000= per uno o piu`
sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
RC-20**
ESTENSIONE AL
DANNO BIOLOGICO DELLA R.C.O.
Ad integrazione
dell'art.13b, delle condizioni generali
di polizza si prende atto che, la Societa si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese)
quale civilmente responsabile:
- ai sensi del
Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina
del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124,
cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali dalle quali
sia derivata un'invalidita` permanente non inferire all'11% calcolata sulla
base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno del 1965 n.1124.
Tanto
l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le
azioni di rivalsa esperite dall'IMPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno
1984 n.222.
RC-21**
GARANZIA POSTUMA.
A parziale deroga dell'art. 17
comma f) delle C.G.A. la garanzia viene estesa alla responsabilita`civile
dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori
purche`derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori
di manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.
Questa estensione vale a
condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di
validita`della polizza, comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.
Restano esclusi
dall'assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose
installati, manutenuti, riparati nonche`qualsiasi spesa inerente la
sostituzione o riparazione degli stessi.
RC-22**
DANNI ALLE COSE IN LAVORAZIONE.
L'assicurazione comprende anche i
danni alle cose in lavorazione ferma l'esclusione dei danni da incendio e
furto.
questa
garanzia e`prestata con una franchigia di L.100.000 per ogni capo danneggiato
con un massimo indennizzo di L.500.000 per ogni sinistro e per anno
assicurativo.RC-22**
RC-23**
CONDIZIONE TRANSITORIA.
Poiché la presente polizza viene
stipulata sa Societa`di capitali ancora in attesa di omologazione da parte del
Tribunale, si conviene tra le parti che, qualora dovesse verificarsi un sinistro
nel periodo di 90 giorni immediatamente sucessivo alla decorrenza del presente
contratto, e nel frattempo l'omologazione della Societa`da parte del Tribunale
non fosse ancora stata concessa, la garanzia assicurativa si intendera`prestata
a favore dei singoli soci eventualmente responsabili.
Il massimale pattuito per il
danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento di piu`assicurati.
Si conviene altresi`che, qualora
allo scadere del predetto termine di 90 giorni l'omologazione non venisse
concessa, la presente polizza si intendera`priva di effetto, salva la
possibilita`di riformarne i termini.
RC-23**
DANNI A COSE
DE CLIENTI.
Portate nei
locali dell'Azienda, consegnate o non consegnate all'Assicurato, dovuti a
sottrazione, distruzione o deterioramento fino alla concorrenza di L:1.000.000
per ogni persona danneggiata. Ove vi siano più persone danneggiate, non potrà
comunque essere superato il limite del massimale per danni a cose previsto in
polizza.
La garanzia
non è operativa per valori in genere, oggetti preziosi, denaro, valori bollati,
marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere cose in essi contenute.
Sono esclusi i
danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, e a quelle oggetto
dell'attività dell'Azienda.
RC-24**
REGOLAZIONE
PREMIO.
Il premio
della garanzia di polizza è determinato sulla base del numero degli Addetti,
intendendosi per tali i titolari, i soci, i dipendenti e qualsiasi altra
persona che partecipa all'attività, risultanti dalla dichiarazione in polizza.
In caso di variazione
in aumento di tale numero, l'Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata
comunicazione alla Società e a pagare il maggior premio dovuto.
Se al momento del sinistro il numero degli Addetti o Dipendenti risulta essere superiore di più di una unità rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta dalla Società, nel limite del massimale, è ridotta in proporzione al rapporto tra il numero degli Addetti dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.
RC-25**
COMMITTENZA
DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE.
L’assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità
di commettente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o
ampliamento di fabbricati; è comunque esclusa la responsabilità derivante al
Committente ai sensi del D.lgs. 494/1996 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Si
intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o
demolizione.
RC-26**
COMMITTENZA
DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.LGS.494/1996.
A
parziale deroga dell’art.
comma
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante
all’Assicurato a norma del D.lgs.494/1996 e successive modifiche e/o
integrazioni, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria
manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, semprechè
dall’evento siano derivate morte o lesioni personali gravi o gravissime così
come definite all’art.583 del Codice Penale.
S’intendono
esclusi i danni dei quali il Committente dovesse rispondere per vizi dei
progetti da esso forniti alle imprese esecutrici dei lavori, nonché i danni
relativi a responsabilità assunte in base a contratto.
La
validità della garanzia è subordinata a quanto segue:
a)
che l’Assicurato non abbia partecipazione alcuna all’esecuzione dei
lavori, direttamente od a mezzo di propri dipendenti;
b)
che le imprese esecutrici risultino regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio e siano assicurate con polizza R.C.T./R.C.O. con massimale di almeno
€ unico.
In caso di in operatività totale o parziale di detta assicurazione, la garanzia
è valida per la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità
di committente, salvo il diritto di rivalsa nei confronti delle ditte
appaltatrici ai sensi dell’art. 1916.C.C.;
c)
che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, come previsto dal citato D.lgs. 494/1996 e successive modifiche e/o
integrazioni;
d)
che l’importo dei lavori non sia superiore a €
Si
intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o
demolizione.
RC-27**
SECONDO RISCHIO.
La presente assicurazione viene prestata per
l’eccedenza ai massimali della polizza che l’Assicurato stesso dichiara di
avere in corso per il medesimo rischio con altra compagnia.
Anche nell’eventualità di nullità, invalidità od
inefficacia totale o parziale dell’altra assicurazione, i massimali da essa
previsti rimarranno a carico dell’Assicurato.
RC-28**
DIFFERENCE IN CONDITION.
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque
contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni,
la presente assicurazione opera a secondo rischio e coprirà quella parte
dell’ammontare dei danni risarcibili e delle spese, che eccederà il massimale
o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermi in ogni caso i limiti
e i sottolimiti di indennizzo stabiliti e con rinuncia da parte degli
Assicuratori alla franchigia o allo scoperto a carico dell’Assicurato.
L’assicurato è tenuto a denunciare a tutti gli
assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910
C.C.).
RC-29**
ESTENSIONE R.C. POSTUMA.
A parziale deroga di quanto previsto dalla clausola R.C. Postuma, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche delle somme da questi dovute ai committenti per danni cagionati agli impianti per le spese di riparazione e/o rimpiazzo dell'impianto o di sue parti.
Per spese di rimpiazzo si intendono esclusivamente quelle necessarie per restituire ai destinatari il prodotto da sostituire, nonché le spese di rimozione e successiva posa in opera del prodotto stesso, escluso il controvalore dello stesso.
L'operatività della presente estensione di garanzia è subordinata al verificarsi (congiuntamente o disgiuntamente) delle seguenti condizioni:
a) che gli impianti installati abbiano causato danni a cose di terzi o lesioni personali;
b) che essi possano, sulla base di valutazioni concordate tra le Parti, presumibilmente causare danni a terzi.
Per tale estensione è previsto l'applicazione di uno scoperto del 30% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 750 e massimo risarcimento di Euro 15.000 per sinistro e per anno assicurativo.