RITENUTA D'ACCONTO SU PROVVIGIONI A COLLABORATORI - art. 25 bis D.P.R. 600/73
La legge Finanziaria 2002 (n. 289 del 27.12.2002), modificando l'Art. 11 del TUIR 917/1986 concernente l'aliquota di imposta del primo scaglione di reddito, ha anche modificato l'aliquota relativa alla ritenuta da applicare sulle provvigioni, di cui l'Art. 25 bis D.P.R. 600/1973 rinvia. Nello specifico tale aliquota viene elevata dal 18% al 23% a partire dalle provvigioni pagate dall'01/01/2003, indipendentemente dalla data di maturazione.La base imponibile resta invariata (50% del compenso corrisposto, riducibile al 20% se il percipiente dichiara di avvalersi in modo continuativo dell'opera di dipendenti o di terzi ), per cui le aliquote da utilizzare sul 100% della Provvigione sono le seguenti: 11,5% (23% sul 50% dell'imponibile) 4,6 % (23% sul 20% dell'imponibile).