LEGGE DI RIFORMA DELL'ASSICURAZIONE RCA (N. 273/02) - MODALITA' DI RISARCIMENTO DEL DANNO
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Dicembre 2002 la legge che é entrata in vigore il 30 Dicembre 2002. I commi 1 e 2 dell'Art. 23 sono applicati con effetto immediato .N. 1 = Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'Art. 5 del decreto -legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,si applica anche nel caso di danni a persona. N. 2 = All'Articolo 3 del citato decreto - legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n.57, dopo l'ottavo comma é inserito il seguente: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo é tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro TRE mesi dal risarcimento.Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 del codice penale.Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura é sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione"