ACCORDO NAZIONALE IMPRESE - AGENTI DI ASSICURAZIONE 1981
L’anno 1981, il giorno 16
settembre, in Roma tra l’Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente Antonio Longo,
coadiuvato dal Presidente Pier Carlo Romagnoli e il Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione (SNA), rappresentato dal Segretario Generale
Tommaso Sorrentino si è stipulato il seguente
ACCORDO
Art.
1 - Sfera di applicazione dell’Accordo.
I comma
- Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di
assicurazione regolarmente iscritti all’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione e le imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione.
II comma
- Esso non si applica:
NOTA A VERBALE(1):
Art.
- si precisa che il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali
relativi a rappresentanze generali per l’Italia di imprese estere;
- il presente Accordo non si applica alla S.p.A. SARA;
- il presente Accordo sarà applicabile all’INA e alle ASSICURAZIONI
D’ITALIA soltanto previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli
di Amministrazione.
SCAMBIO DI LETTERE
L'ANIA. - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e il
S.N.A. - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - dichiarano
che l’applicazione del nuovo Accordo Nazionale Agenti ai soli
"Agenti di Città" professionisti è stata convenuta con
l’intento, comune ad ambedue le Parti, di perseguire per ogni via la
professionalità dell’intera categoria agenziale.
Si conferma al riguardo che è
agente professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e
la sua opera professionale all’incarico affidatogli e che non esercita
altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se
non in via meramente occasionale o marginale.
Art.
2 - Agente - Contratto di agenzia.
I comma
- E’ agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la
propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed
autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con
compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo
sviluppo degli affari di una agenzia.
II comma
- L’incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono
risultare per iscritto dal contratto di agenzia, dal quale deve
risultare:
III comma
- L’incarico agenziale può
essere conferito con o senza procura.
IV comma
- Il contratto di agenzia può essere stipulato anche con più agenti,
nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e l’incarico si
considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai
coagenti è data facoltà di agire separatamente.
Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di
interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.
V comma
- Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società
regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente
indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro che
muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo
svolgimento dell’attività agenziale.
Salvo diversa pattuizione, quando l’impresa dichiari di non accettare
la sostituzione di una o più delle persone fisiche originariamente
designate, o l’aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già
designate, il contratto è sciolto di diritto e alla società spettano
le indennità di cui agli artt. da 25 a 33.
VI comma -
Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di
uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle stesse considerati
come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
VII comma
- E’ vietato all’agente
di gravare il portafoglio dell’agenzia o singole polizze di oneri
differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e
gli assicurati.
Art.
3 - Esercizi annuali - Provvigioni - Premi.
Nel testo delle norme che seguono il
termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi
decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola
"provvigioni", negli artt. 12 e 13 e da 27 a 33, si intendono
tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti
ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine
"premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse
ed imposte.
Art.
4 - Cauzione.
I comma -
L’impresa può chiedere all’agente di prestare cauzione a garanzia
dell’adempimento di ogni obbligazione assunta. L’agente può
prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria
bancaria o assicurativa. L’ammontare della cauzione, gli eventuali
criteri di adeguamento, l’ente fidejussore e le condizioni della
fideiussione sono concordati dalle parti.
II comma
- Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore
dell’agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è
di spettanza dell’agente il relativo reddito.
III comma
- L’agente può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o
titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma
con vincolo di garanzia a favore dell’impresa, presso un istituto di
credito di comune gradimento. >
IV comma
- Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l’agente non può
invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi da lui comunque
dovuti all’impresa. La cauzione è restituita all’agente o suoi
eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di
agenzia, sempre che sia stato versato all’impresa quanto ad essa
spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui
all’art. 23.
V comma
- Tuttavia, se dodici mesi
dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora
avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una
controversia giudiziale, ad istanza dell’impresa o di terzi, comunque
inerente l’incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto
dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione
della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da
apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma
- Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino
complessivamente più favorevoli agli agenti.
NORMA TRANSITORIA
(Art. 4)
La facoltà dell’agente, prevista dal I comma, di optare per la
costituzione della cauzione in forma fideiussoria, bancaria o
assicurativa, è applicabile anche alle cauzioni già costituite; tale
facoltà dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta all’impresa
entro tre mesi dalla data di effetto del presente Accordo.
Art.
5 - Procuratore dell’agente.
L’agente può avvalersi di
procuratori, purché graditi all’impresa, e risponde del loro operato.
Art.
6 - Diritto di esclusiva.
I comma
- Il contratto di agenzia si basa sul principio di esclusiva ai sensi
dell'art. 1743 del codice civile, salve le deroghe stabilite dai
successivi commi:
II comma
- Pertanto:
1.
L’impresa non può conferire altro incarico nella zona e per gli
stessi rami, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente
allo stesso gruppo finanziario e l’incarico sia conferito
limitatamente ai rami che quest’ultima non esercita. >
2.
L'impresa non può avvalersi di produttori per raccogliere affari nel
territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle
provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo ha
diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni
previste dal contratto di agenzia; per gli anni successivi gli affari
stessi fanno parte del portafoglio dell’agenzia a tutti gli effetti.
L’impresa che si avvalga di produttori ne coordinerà l’attività
con gli agenti territorialmente interessati d’intesa con questi
ultimi.
III comma
- Dal canto suo, l’agente non può svolgere attività agenziale per
conto di altre imprese assicuratrici, salvo preventiva autorizzazione
scritta e salvo quanto previsto dai successivi commi IV e V.
L’agente non può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi
di produttori fuori della zona dell’agenzia; l’agente può tuttavia,
fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni
personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio
dell’agenzia a lui affidata.
IV comma
- Qualora l’impresa non eserciti uno o più rami, l’agente ha facoltà
di operare per altra impresa per i rami non gestiti dall’impresa
preponente, purché si tratti di impresa gradita a quest’ultima. Tale
gradimento non è richiesto se l’altra impresa non esercita rami
gestiti dall’impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo
di quest’ultima condizione, è necessario il gradimento dell’impresa
preponente.
V comma
- Qualora il contratto di agenzia non preveda l'esclusiva di cui al I
comma, l'agente può svolgere attività agenziale per conto di altre
imprese, fermo il divieto di sviamento di affari. In tal caso, da un
lato, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente all’agente
l’affidamento di altri incarichi nella stessa zona; dall'altro,
l’agente è tenuto a comunicare preventivamente all’impresa
l’assunzione di altri incarichi.
L'agente può rinunciare ad operare per conto di altre imprese soltanto
per patto scritto e a fronte di uno specifico compenso, concordato con
l'impresa, aggiuntivo rispetto al trattamento dell'agente stesso in
assenza di tale rinuncia.
Detto specifico compenso aggiuntivo deve essere riconosciuto e deve
espressamente risultare da apposito patto scritto anche nel caso in cui
la rinuncia intervenga in sede di conferimento dell'incarico. In tal
caso, l'impresa è tenuta a rendere note all'agente le aliquote
provvigionali riconosciute all'agente cessato, nonché la
regolamentazione in tema di esclusiva del precedente rapporto.
VI comma
- I rischi trasporti e i rischi aviazione non rientrano nel diritto di
esclusiva territoriale dell’agente.
L’impresa non può autorizzare in ogni singola piazza più di un
agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare subagenti o
delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di
una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di
nominare subagenti o delegati fuori dal territorio dell’agenzia.
VII comma
- Le eventuali situazioni di
fatto attualmente esistenti in contrasto con le norme stabilite, sono
riconosciute fino a cessazione degli incarichi in corso. Anche
nell'ambito di tali situazioni, pertanto, agli agenti di futura nomina
potrà essere applicabile il disposto del precedente V comma.
VIII comma
- Agli
"agenti di città" si applicano esclusivamente i commi III e
IV del presente articolo.
IX comma
- Sono fatti salvi accordi
collettivi aziendali in deroga, purché più favorevoli per gli agenti.
NOTA A VERBALE
(Art. 6)
Si precisa che, ai fini dell'art. 6, VI comma, dai rischi aviazione
rimangono escluse le coperture infortuni delle persone trasportate,
salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni internazionali
ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi aviazione.
NOTA A VERBALE
(Art. 6)
Qualora a seguito di fusione o incorporazione di imprese si verifichi la
coesistenza in un territorio di più agenti, l'eventuale regime di
esclusiva di tali agenti permane invariato col solo limite derivante
dalla predetta coesistenza.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta dello SNA, l’ANIA raccomanderà alle proprie associate di
astenersi dal creare nuove agenzie o coagenzie che manchino dei
presupposti socio-economici oggettivamente necessari alla costituzione,
in tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da
consentire all’agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il
proprio incarico, fornendogli nel frattempo idonei supporti.
I predetti presupposti dovranno
essere tenuti particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove
agenzie di città, al fine di evitare che tale costituzione pregiudichi
le possibilità di sviluppo delle agenzie di città preesistenti.
Art.
7 - Competenza degli affari.
I comma
- L’impresa deve riconoscere la provvigione all’agenzia che ha
acquisito l’affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.
II comma
- Qualora l’impresa
conclude direttamente affari, esclusi gli affari di cui al VI comma
dell’articolo precedente, assegna le relative polizze all'agenzia
specificatamente indicata dalla ditta contraente o assicurata. In
mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegna a quella agenzia
nella cui zona si trovino i rischi o la maggior parte di esse o la sede
della ditta contraente o assicurata. In ogni caso, l’impresa riconosce
all'agenzia assegnataria la sola provvigione d’incasso, al netto di
eventuali oneri.
III comma
- Agli "agenti di città", in luogo del precedente II comma,
si applica la seguente disciplina:
“P”
“P all’agente il collocamento
presso altre imprese quote i dell’impresa da lui acquisiti, nel
rispetto reciproche 3. all’agente,
tutta la durata dell’incarico per gli diritti provvigionali inerenti
operazioni aumento, sostituzioni proroghe anche qualora stesse vengano
definite non ma dall’impresa a mezzo dei propri incaricati;
quest’ultimo caso sono parimenti riservati tutti benefici che procuri
ottenere coassicurazione, restando esclusiva competenza ripartizione e
tali esigenze.”
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 7, II comma, l'ANIA raccomanderà
alle Imprese di orientare possibilmente la propria facoltà di scelta
dell'Agenzia assegnataria, a favore delle Agenzie dell'Italia
meridionale e insulare, ferma ovviamente l'assoluta priorità delle
richieste ed esigenze della Ditta contraente o assicurata.
Art.
8 - Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di
portafoglio
nonché per riduzione del portafoglio di agenzia.
I comma
- Nell’ipotesi che
l’impresa cessi dall’esercizio di uno o più rami di assicurazione o
ceda ad altre imprese parte del portafoglio agenziale o decida una
riduzione del portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione del
territorio, spetta all’agente - sempre che l’avvenimento non
riguardi solo qualche singola polizza - una indennità (da pagarsi entro
3 mesi dalla data dell’avvenimento) calcolata ai sensi dell’art. 25
sull’incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto,
maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente
all’avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al
momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo
dell’indennità di cui all’art. 26, in quanto dovuto.
In luogo dell’indennità sopra prevista, l’agente - nella sola
ipotesi di riduzione del territorio che interessi almeno il 35% del
portafoglio agenziale - può ottenere l’immediata corresponsione
dell’indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel
qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a
tutti gli effetti.
II comma
- Il provvedimento di riduzione di portafoglio agenziale deve inoltre
essere preceduto da comunicazione all'agente almeno 2 mesi prima della
data di attuazione del provvedimento stesso. Qualora l’agente non sia
d’accordo su detto provvedimento, egli ha la facoltà di recedere dal
contratto, con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e
successivi e agli artt. da 25 a 33, nonché alla somma prevista al IV o
VI comma dell'art. 12.
III comma
- Al fine della determinazione del 35% di cui al precedente I comma, si
sommano le singole percentuali di riduzione di portafoglio eventualmente
intervenute nel corso dell’ultimo quadriennio.
IV comma
- E' vietato all'impresa
(salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre
unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in
connessione con riduzioni del territorio dell'agenzia. Tale norma non si
applica agli "agenti di città
Art.
9 - Regolamento degli storni.
I comma -
L’impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d’acquisto (o
della metà della provvigione d’acquisto e incasso unificata) per la
parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata
risoluzione o riduzione del premio o della durata.
II comma
- Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
III comma
- In tutti i casi un cui si proceda, a seguito di disposizioni
dell’impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con
variazione mediante appendice) di durata inferiore, l’ammontare della
rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del
contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare
l’ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo
contratto per tutta l’anzidetta durata. Analogamente, qualora
l’impresa riduca la propria quota di rischio, l’agente non è tenuto
alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta
dall’impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma
- In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio,
l’obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all’agente cui
sono assegnate le polizze all’atto del loro scioglimento o riduzione,
intendendosi pattuito che l’agente, nel ricevere un portafoglio, come
ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.
V comma
- In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la
provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se
l’agenzia assegnataria abbia già incassata un’annualità di premio
all’atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la
polizza con altra; altrimenti, l’obbligo di rifusione è a carico
dell’agenzia da cui proviene la polizza trasferita.
VI comma
- L’impresa addebita all’agente uscente o ai suoi eredi gli storni
di provvigione non appena sia in grado di liquidare l’importo, e
comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto di
agenzia.
Art.
10 - Provvigioni: su premi incassati dalla impresa, su premi incassati a
mezzo cambiali,
su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri.
I comma
- Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso
spetta all’agente integralmente anche quando i premi siano stati
incassati direttamente dall’impresa o compensati con indennizzi di
sinistri.
Il presente comma non si applica agli agenti di città qualora
l’incarico agenziale non preveda l’incasso dei premi.
II comma
- Per i premi recuperati dall’impresa a mezzo dei propri servizi
legali, il contratto di agenzia, a scelta dell’agente e salvo diversa
pattuizione, può prevedere:
a) che all’agente spetti la metà della provvigione d’incasso;
b) oppure che all’agente spetti l’intera provvigione d’incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione d’incasso viene
tuttavia riconosciuta al netto delle spese sostenute dall’impresa e
non recuperate.
III comma
- La provvigione d’incasso spetta all’agente anche sugli importi,
comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di
contratti.
IV comma
- Ove l’agente abbia accettato, in conformità alle disposizioni
dell’impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la
provvigione gli sarà dovuta solo all’integrale incasso delle
cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.
Art.
11 - Imposte e tasse a carico dell’agente.
I comma
- Nessuna rivalsa è esercitata dall’impresa verso l’agente in
relazione a propri oneri tributari.
II comma
- Sono a carico dell’agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri
tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell’agenzia,
relativi all’esercizio della stessa.
III comma
- L’attribuzione degli oneri tributari all’impresa o all’agente è
fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali; ad eccezione delle
imposte comunali relative alle insegne della sede dell’agenzia che
sono sopportate per metà dall’impresa e per metà dall’agente;
l’agente ha pertanto diritto di addebitare all’impresa gli eventuali
pagamenti effettuati per conto e su invito dell’impresa per gli oneri
tributari di cui sopra.
IV comma
- L’agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata
osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei
regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare concernente le operazioni dell’agenzia.
Art.
12 - Scioglimento del contratto.
I comma
- Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
II comma
- Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente, il
contratto di agenzia può sciogliersi per recesso dell’impresa o
dell’agente.
III comma
- Le indennità di risoluzione del contratto spettanti all’agente sono
indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma - Nei casi di scioglimento
del contratto ai sensi del secondo comma, all’agente cessato che abbia
compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato il 65° anno
di età, spetta una ulteriore somma calcolata percentualmente a
scaglioni sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate
all’agente medesimo nell’esercizio precedente (purchè superiori a
Lit. 5.000.000) come dal seguente prospetto:
Scaglioni
di provvigioni |
|
Anzianità |
|
Lire |
Da
2 a 5 anni compiuti |
Da
5 a 13 anni compiuti |
Oltre
13 anni compiuti |
fino
a 25.000.000 |
20% |
25% |
30% |
Tale somma non potrà comunque
essere inferiore al limite minimo di Lit. 1.500.000, né superiore al
limite massimo di:
V comma
- Nel caso di scioglimento del contratto ai sensi del primo comma, lett.
b) o c), all’agente cessato (o ai suoi eredi) che abbia compiuto
almeno un anno di gestione e non abbia superato il 65° anno di età,
spetta invece una ulteriore somma calcolata ai sensi del precedente
comma, ma con:
VI comma
- Nell'ipotesi in cui
l'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate nell'esercizio
precedente allo scioglimento del contratto non fosse superiore a Lit.
5.000.000, la somma di cui ai commi IV e V sarà pari esclusivamente al
10% dell'ammontare medesimo, fermi i relativi presupposti di anzianità
di gestione e di età.
VII comma
- Ai soli fini dei commi IV, V e VI e del computo degli anni di gestione
ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali
svolti dall’agente senza soluzione di continuità per la stessa
impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali
non sia già stata pagata l'ulteriore somma di cui agli stessi IV, V e
VI commi.
Nel caso di agente pluri mandatario, gli importi degli scaglioni e dei
limiti minimi e massimi fissati nei precedenti IV, V e VI commi si
riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto,
relativamente a ciascuna impresa, in detti commi i succitati importi si
intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’esercizio
precedente fra l’ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il
totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
VIII comma
- Le somme di cui ai IV, V e VI commi saranno pagate entro 5 giorni
dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che
non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del
contratto di agenzia.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione all’atto del
pagamento di dette somme.
NOTA A VERBALE(Art.
12)
La fusione o incorporazione di imprese non è causa di automatico
scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra l’impresa
incorporante o quella che risulta dalla fusione. Le eventuali dimissioni
degli agenti entro 90 giorni dall’avvenuta fusione o incorporazione
non prevedono obblighi di preavviso.
NOTA A VERBALE
(Art. 12)
In relazione alle somme previste dall’art. 12, IV, V e VI commi, le
Parti stipulanti confermano che, nell’ipotesi di coagenzia, il
conteggio di tali importi verrà effettuato cumulativamente per
l’intera agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è
dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati
pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto
alla risoluzione del rapporto.
Art.
12 bis.
All’agente che ne abbia fatto
richiesta - a condizione che tale richiesta sia pervenuta all’impresa
anteriormente all’eventuale recesso di quest’ultima e nei termini e
nelle modalità stabiliti nel "Terzo protocollo di intesa" -
si applicherà la seguente disciplina, in sostituzione dei commi IV, VI,
VII e VIII dell’art. 12 e della seconda "nota a verbale"
relativa a tale articolo; in tal caso, il richiamo alla somma prevista
dall'art. 12, IV o VI comma, contenuto nell'art. 13, II comma, art. 19,
n. 3 e art. 37, I comma, deve intendersi come richiamo alla somma
prevista dal presente articolo, lett. B) o D); resta invece fermo il
richiamo all'art. 12, contenuto nell'art. 8, II comma, art. 15, n. 3,
art. 16, I comma, n. 3, art. 35, III comma e art. 36, II comma.
Qualora
l’impresa, ravvisandone i presupposti, proponga all’agente la
stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l’agente accetti tale
proposta, non è dovuta l'indennità supplementare di cui al presente
comma. Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l’agente può
optare per il riconoscimento dell’anzianità di cui al precedente
rapporto.
Qualora invece venga dichiarato non validamente motivato il recesso
dell'agente, quest'ultimo - salva l’ipotesi di dichiarazione
dell'agente di aver receduto per motivi personali (o, nel caso
dell’art. 2, V comma, per motivi personali dei soggetti ivi indicati)
- è tenuto a corrispondere all’impresa un'indennità pari a 1/19
delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente.
Art.
13 - Preavviso ed indennità sostitutive.
I comma
- La parte che recede dal contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16,
17 e 19 deve dare un mese di preavviso, salvo quanto previsto nel comma
III e successivi.
II comma
- E’ in facoltà dell’impresa di rinunciare al preavviso dovutole o
di sostituire quello dovuto all’agente, corrispondendo all’agente
1/19 delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente quello
dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di
gestione.
Ai soli fini dell’aliquota di cui
all’art. 27, III comma, e dell’anzianità richiesta per le somme di
cui all'art. 12, IV, V e VI comma, il periodo di preavviso va computato
nell’anzianità dell’agente, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità.
III comma
- L’impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’art.
12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal
primo o dal sedici del mese:
- 2 mesi,
se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 3 mesi,
se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 4 mesi,
se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 5 mesi,
se ha compiuto 15 anni di gestione;
- 3 mesi,
se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 4 mesi,
se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 5 mesi,
se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 6 mesi,
se ha compiuto 15 anni di gestione;
Nessun
preavviso spetta all'agente che non abbia compiuto un anno di gestione.
IV comma
- L’impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto
con un’indennità determinata come segue:
I) se
non ha compiuto due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
II) se
ha compiuto almeno due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/9 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
in
sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
in
sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
in
sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
I) se
non ha compiuto due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
in
sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
II)se
ha compiuto almeno due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
in
sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
in
sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
in
sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
in
sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
I)se
non ha compiuto due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
in
sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
II)se
ha compiuto almeno due anni di gestione:
in
sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
in
sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
in
sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
in
sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
in
sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
in
sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
Limitatamente agli agenti che
abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli
stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione
dell’indennità sostitutiva.
V comma
- Agli effetti dei precedenti commi:
VI comma
- L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un
mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell’agente
si siano adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l’esatto importo, l’indennità
viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati
dell’esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi
disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.
Art.
14 - Scioglimento per cancellazione dall’Albo nazionale - Preavviso ed
indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento di diritto
del contratto di agenzia per cancellazione dall’Albo nazionale di cui
alla legge 7 febbraio l979, n. 48:
1.
non è dovuto alcun preavviso;
2.
all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da
25 a 33.
Art.
15 - Scioglimento per morte dell’agente - Preavviso ed indennità di
risoluzione.
In caso di scioglimento del
contratto di agenzia per morte dell’agente:
1.
non è dovuta alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
2.
agli eredi legittimi o testamentari spettano le indennità di
risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33;
3.
agli eredi legittimi o testamentari spetta inoltre, in quanto dovuta, la
somma prevista dall’art. 12, V o VI comma. >
Art.
16 - Recesso per invalidità totale dell’agente - Preavviso ed
indennità di risoluzione.
I comma
- In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso
dell'impresa o dell'agente per invalidità totale dell’agente:
1.
il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese ai sensi
dell’articolo 13, I comma;
2.
all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da
25 a 33;
3.
all’agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista
dall’articolo 12, V o VI comma.
II comma
- Se contestata, l’invalidità totale deve essere accertata a
maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati
dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in
caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha
sede l’agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
Art.
17 - Recesso per limiti di età - Preavviso ed indennità di risoluzione
I comma
- In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso
dell'impresa e dell'agente per avere l’agente superato i limiti di età
di 65 anni:
1.
il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese, ai sensi
dell’art. 13, I comma;
2.
all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da
25 a 33.
II comma
- Il limite di età di cui al I comma si intende raggiunto al 31
dicembre dell’anno di compimento del 65° anno.
Art.
18 - Recesso per giusta causa - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma
- In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso
dell’impresa o dell’agente per giusta causa:
1.
non è dovuto alcun preavviso;
2.
se recedente è l’impresa, all’agente spettano le indennità di
risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente è l’agente,
allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso
di recesso dell’impresa.
II comma
- La deficienza di produzione non costituisce "giusta causa".
Art.
19 - Scioglimento ai sensi art. 12, II comma - Preavviso ed indennità
di risoluzione.
In caso di scioglimento del
contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente ai sensi
dell’art. 12, II comma:
1.
il preavviso dovuto dall’agente è di un mese ai sensi dell’art. 13,
I comma; il preavviso dovuto dall’impresa è quello previsto
dall’art. 13, comma III e successivi;
2.
qualunque sia la parte recedente, all’agente spettano le indennità di
risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3.
se recedente è l’impresa, all’agente spetta inoltre, in quanto
dovuta, la somma prevista dall’art. 12, IV o VI comma. >
Art.
20 - Provvigioni spettanti all’agente dopo lo scioglimento del
contratto di agenzia.
I comma
- Sono riconosciute all’agente uscente o agli eredi dell’agente
deceduto, al netto di eventuali oneri:
II comma
- Sono fatte salve le diverse norme, che risultino da accordi aziendali
o da contratto di agenzia, nonché le intese che si raggiungano in sede
di trapasso tra le parti interessate (agente uscente od eredi
dell’agente deceduto, agente subentrante, impresa).
Art.
21 - Successione di familiari dell’agente nel contratto di agenzia.
Nel caso di agente al quale subentri
un proprio familiare, le modalità della successione possono essere
concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e
impresa) anche al di fuori delle norme del presente Accordo.
Art.
22 - Certificato di gestione.
L’agente uscente ha diritto al
rilascio, da parte dell’impresa, di un certificato attestante la
durata della gestione, la zona dell’agenzia ed i rami trattati.
Art.
23 - Riconsegna all’impresa.
I comma
- Allo scioglimento del contratto di agenzia, l’agente od i suoi eredi
consegneranno all’impresa, e per essa al suo incaricato munito di
autorizzazione scritta rilasciata dall’impresa, tutto quanto sia di
pertinenza dell’impresa stessa o sia inerente allo svolgimento
dell’incarico agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi. In
particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di
cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito,
riguardi il portafoglio, la contabilità e l’attività agenziale (a
titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi
quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza atti,
registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni,
ecc.). Qualora i dati relativi ai contratti di assicurazione o quelli
relativi alla gestione e amministrazione dei medesimi siano in tutto o
in parte contenuti in supporti non tradizionali (come schede, nastri,
dischi, films e simili), l’impresa - se non ne preferisca la
traduzione in chiaro - acquista tali supporti corrispondendone
all’agente il prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato
vergine; in tal caso, l’agente deve anche fornire i codici e le
istruzioni necessarie per la lettura e l’utilizzazione dei dati.
II comma
- Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto
al comma successivo, l’agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, le
macchine, gli impianti e simili non di proprietà dell’impresa. Sempre
salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali
dell’agenzia restano nella disponibilità dell’agente, con i
relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia
stato stipulato dall’agente, in suo nome e per proprio conto, ed
esclusa comunque l’ipotesi che si tratti di locali di proprietà
dell’impresa, da quest’ultima messi a disposizione in qualsiasi
forma per lo svolgimento dell’incarico agenziale.
III comma
- Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per la
elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati
installati con l’autorizzazione scritta dell’impresa, saranno da
questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio,
il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti
avranno di comune accordo definito per iscritto al momento
dell’installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese
sostenute per l’avvio delle procedure ("software").
IV comma
- Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto
al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze
strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà
dell’agente, saranno rilevate dall’impresa corrispondendo
all’agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento
convenuto.
V comma
- Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale
redatto in duplice copia contenente anche l’elenco delle provvigioni
maturande di spettanza dell’agente o dei suoi eredi ai sensi
dell’art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti.
Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di
scioglimento del contratto di agenzia, deve essere sottoscritto
dall’agente o dai suoi eredi e dall’incaricato dell’impresa alla
chiusura delle operazioni di riconsegna.
VI comma
- Le eventuali contestazioni, che non esonerano l’agente od i suoi
eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal
predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle
parti.
VII comma
- L’agente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei
saldi di spettanza dell’impresa con loro crediti nei confronti di
quest’ultima o con la cauzione.
VIII comma -
In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte
dell’agente o dei suoi eredi, l’impresa deve provvedere entro 30
giorni all’invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua
notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
IX comma
- Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di
sottoscrizione di cui al V comma o, in mancanza, 30 giorni dopo
l’invio a mezzo posta o la notifica di cui all'VIII comma.
X comma
- Entro 30 giorni dalla richiesta dell’agente o dei suoi eredi
l’impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la
relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto presso
le proprie sedi o quella dell’agenzia, secondo il luogo dove detti
dati e documenti vengono custoditi.
XI comma
- Per quanto previsto dal presente articolo l’agente o i suoi eredi
possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
XII comma
- I termini di cui al
precedente comma V sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un
portafoglio superiore ad un 1.500.000.000.
Art.
24 - Indennità di risoluzione per i rami Furti, Incendio, Infortuni,
Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e
natanti (Legge 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli,
Rischi diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio).
Le indennità di risoluzione
spettanti all’agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie,
Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti,
Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi sono
calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.
Art.
25 - Indennità sull’incremento del monte premi dei rami elencati
all’articolo 24.
I comma
- Sull’incremento apportato al portafoglio dei rami elencati
all’articolo 24, spetta all’agente una indennità calcolata in base
alle percentuali di cui al V comma.
II comma
- L’incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente
al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dello
scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi
esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avvenne la
nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto
avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte
premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di
agenzia.
III comma -
I1 monte premi è costituito dal cumulo:
a.
dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata
poliennale, in corso al 31 dicembre dell’anno da considerare, con
esclusione dei premi scaduti entro tale data;
b.
dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le
quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita
proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per
il quale il contratto è stato prorogato.
IV comma
- Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del
12%.
V comma
- Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto
della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a
scaglioni sul totale complessivo dell’incremento di tutti i rami
considerati nell’art. 24:
Scaglioni |
Percentuali |
Fino
a Lit. 30.000.000 |
6,30 |
VI comma
- Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene
calcolato moltiplicando i premi incassati nell’esercizio
immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente pari
al rapporto tra il monte premi finale e l’importo dei premi incassati
nell’ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in
misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l’incasso
dell’esercizio immediatamente precedente quello della nomina,
l’incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli
introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo
una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai
progressi di anno in anno realizzati.
VII comma
- Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla
contabilità dell’impresa, o si manifesti l’utilità di una
semplificazione di calcolo, l’impresa può determinare il monte premi
per il computo dell’indennità applicando il moltiplicatore sei
all’incasso dell’esercizio immediatamente precedente l’inizio
della gestione ed all’incasso dell’ultimo esercizio.
VIII comma
- I1 monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito alla
agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo
dell’incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della
gestione sia stata sottratta all'agenzia una parte del territorio e del
rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola
polizza) si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire
verificatasi per tale circostanza ed a questo effetto all’incremento
del monte premi si aggiunge l’importo di premi avvenire stornati
all'atto dello stralcio, sempre che l’agente non abbia ricevuto, in
cambio di tale diminuzione di portafoglio, l’indennità regolata dal I
comma dell’art. 8 od altro speciale compenso.
IX comma
- L’indennità del presente articolo è dovuta all’agente che abbia
compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che abbia compiuto
almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli "agenti di
città" che non provvedano alla gestione amministrativa del
portafoglio.
Art.
26 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all’articolo
24.
I comma
- All’agente che nell’ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi
12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami
esercitati, tra quelli elencati all’art. 24, almeno Lire 5.000.000 di
premi, è corrisposta una indennità calcolata sull’ammontare
complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di
gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma
- Sulla somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a
scaglioni le seguenti aliquote:
Scaglioni |
Percentuali |
Fino
a Lit. 75.000.000 |
1,25 |
III comma
- L’indennità del presente articolo è dovuta all’agente che abbia
compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che abbia compiuto
almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli "agenti di
città" che non provvedano alla gestione amministrativa del
portafoglio.
Art.
27 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all’artico.
I comma
- All’agente spetta una indennità determinata in percentuale
sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre
esercizi per i rami elencati all’art. 24, nonché per i rami Credito e
Cauzione.
II comma
- Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi, la media
provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata
sulla base delle provvigioni liquidate durante l’intera gestione, il
cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi
di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio
all’anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi,
sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la
media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.
>
III comma
- La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle
provvigioni è determinata in corrispondenza del numero degli anni di
gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala
seguente:
Anzianità |
Percentuali |
Fino
a 2 anni> 2
anni compiuti> 3
anni compiuti> 4
anni compiuti> 5
anni compiuti> 6
anni compiuti> 7
anni compiuti> 8
anni compiuti> 9
anni compiuti> 10
anni compiuti> 11
anni compiuti> 12
anni compiuti> 13
anni compiuti> 14
anni compiuti> 15
anni compiuti> 16
anni compiuti> 17
anni compiuti> 18
anni compiuti> 19
anni compiuti> 20
anni compiuti> |
2,5
3,5
5
7
8,5
11,5
13,5
16
20,5
26
29,5
35
40,5
45,5
50,5
56
57
58,5
59,5
60,5
|
Per ogni anno successivo di gestione
compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50.
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l’indennità viene
calcolata applicando la percentuale 2,5 all’ammontare delle
provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
IV comma
- E’ in facoltà dell’agente di richiedere l’integrale
applicazione dell’art. 28 dell’Accordo nazionale agenti 10 ottobre
1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo.
V comma
- Agli "agenti di città"
che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio,
l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del
90%.
Art.
28 - Indennità per il ramo Vita.
I comma
- L’indennità per il ramo Vita viene commisurata al 4.50% delle
provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma
- Per gli agenti, ai quali dall’impresa o da altre imprese del gruppo,
siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami Vita e
Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di
gestione, la precedente aliquota viene elevata:
III comma
- Agli "agenti di città"
che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio,
l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del
90%.
Art.
29 - Indennità per il ramo Capitalizzazione.
I comma
- L’indennità per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:
II comma
- Agli "agenti di città"
che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio,
l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del
90%.
Art.
30 - Indennità per il ramo Bestiame.
I comma
- L’indennità per il ramo Bestiame viene commisurata:
II comma
- Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione
amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art.
31 - Indennità per il ramo Grandine.
I comma
- L’indennità relativa al ramo Grandine viene calcolata applicando
sulle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
II comma
- Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione
amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art.
32 - Indennità per i rischi Trasporti.
I comma
- L’indennità relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi,
lacustri, fluviali ed aeronautici (questi ultimi compresa la
responsabilità del vettore) viene commisurata all’1% delle
provvigioni su affari merci (esclusi quindi i "corpi")
liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma
- Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione
amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art.
33 - Indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli.
I comma
- L’indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a
32 viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente
nel corso della gestione:
II comma
- Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione
amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art.
34 - Pagamento dell’indennità di risoluzione.
I comma
- I1 conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a 33 deve
essere comunicato dall’impresa all’agente o ai suoi eredi entro 120
giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
II comma
- Salvo quanto previsto al successivo comma IV, trascorsi 15 giorni
dalla data della predetta comunicazione e sempre che l’agente abbia
regolato i saldi di spettanza dell’impresa, quest’ultima paga per
intero a chi di diritto le indennità non contestate, qualora l’agente
abbia già costituito ai sensi dell’art. 4, o costituisca, cauzione
pari almeno al 30% delle indennità medesime
In caso diverso, le indennità vengono pagate nella misura del 70%; la
restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla definitiva
concorde chiusura dei conti con regolamento dell’eventuale saldo, non
prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di
agenzia
III comma
- Qualora l’agente non abbia regolato i saldi di spettanza
dell’impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono
effettuati al netto delle somme a debito dell’agente risultanti
all’impresa. Il conguaglio con quanto già pagato avviene alla
definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’eventuale
saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del
contratto di agenzia.
IV comma
- Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso
dell’impresa ai sensi dell’art. 12, lett. e), il pagamento
dell’indennità viene effettuato in un’unica soluzione alla
definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di
un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia
Ove l’agente abbia regolati i saldi di spettanza dell’impresa,
trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I comma del
presente articolo, l’indennità viene pagata nella misura del 50%,
purché l’agente costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50%
dell’indennità medesima, prestata anche mediante fideiussione
rilasciata da ente gradito all’impresa) ulteriore rispetto a quella
eventualmente costituita ai sensi dell’art. 4: la restante parte viene
pagata con maggiorazione del 3% annuo alla definitiva chiusura dei
conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di
agenzia.
V comma
- Dalle indennità spettanti all’agente od ai suoi eredi è dedotto
quanto sia dovuto dall’agente all’impresa - nonché il valore della
prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già
percepito - per atti di previdenza compiuti a loro favore dall’impresa
per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest’ultima. Lo
stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di
previdenza o di pensione dell’impresa
VI comma
- Si intendono esclusi dagli atti di previdenza di cui al comma
precedente i contributi obbligatoriamente facenti carico all’impresa
per la Cassa di previdenza e la Cassa pensione di cui al successivo art.
38
Art.
35 - Agenzie gestite da più agenti - Attribuzione delle indennità.
I comma
- Nonostante il carattere congiunto dell’incarico coagenziale, lo
scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni
dei coagenti non è di per sé causa di scioglimento nei confronti
dell’altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli
effetti l’anzianità di gestione maturata.
II comma
- Nell’ipotesi prevista nel I comma, l’intera agenzia verrà
provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica, fino
alla nomina da parte dell’impresa del nuovo o dei nuovi coagenti
ovvero fino all’affidamento da parte dell’impresa stessa
dell’intera agenzia al solo o ai soli agenti rimasti in carica.
III comma
- Nel caso in cui l’agente o gli agenti rimasti in carica comunichino
di non essere d’accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o sulle modalità
dell’inserimento - salvo che l’impresa decida, ravvisandone i
presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’agente o
agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente
corrispondente all’originaria quota di interessenza dell’agenzia
preesistente e l’agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale
affidamento - il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di
cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33,
nonché alla somma prevista dal IV o VI comma dell'art. 12.
IV comma
- Nell’ipotesi prevista
dal comma precedente, qualora lo scioglimento del contratto di cui al I
comma sia avvenuto per recesso dell’agente, l’impresa non potrà -
per un periodo di 2 anni - nominare nella stessa zona l’agente o gli
agenti receduti.
V comma
- L’agente o gli agenti rimasti in carica, all’atto
dell’inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all’atto
dell’affidamento a loro dell’intera agenzia, potranno ottenere
l’immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a
33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto
nuovo a tutti gli effetti.
VI comma
- I1 conteggio delle indennità spettanti ai coagenti viene effettuato
cumulativamente per l’intera agenzia, salvo l’eventuale necessità
di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al
diverso titolo di ciascun coagente.
VII comma
- L’attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra calcolate,
viene effettuata distintamente per ciascun coagente in ragione dei
rispettivi diritti, tenuto conto dell’anzianità di gestione, del
titolo e dell’interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali.
Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa
dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione
successiva espressamente accettata dall’impresa.
La rivalsa di cui all’art. 37 relativa all’indennità dovuta al
coagente o ai coagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo
o dei nuovi coagenti, ferma restando la solidarietà dell’intera
gestione verso l’impresa.
Resta comunque inteso che si dovrà tener conto dell’eventuale
variazione della quota di interessenza del coagente o dei coagenti
rimasti in carica.
Art.
36 - Variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia.
I comma
- Quando l’impresa, senza esserne richiesta dall’agente in carica,
decide di affiancargli uno o più coagenti, deve comunicare per iscritto
la decisione dell’affiancamento all’agente in carica con almeno due
mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
II comma
- Nel caso l’agente comunichi di non essere d’accordo
sull’affiancamento, l’impresa è tenuta a consultare l’agente al
fine di ricercare un’eventuale soluzione a lui gradita.
Qualora non si addivenga tra impresa ed agente ad un accordo sul nuovo
coagente o sulle modalità dell’affiancamento - salvo che l’impresa
decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in
modo che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata
un’agenzia sostanzialmente corrispondente alla quota di interessenza
che lo stesso o gli stessi avrebbero avuto sull’agenzia preesistente
per effetto dell’affiancamento non attuato, e l’agente o gli agenti
rimasti in carica accettino tale affidamento - il contratto di agenzia
si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e
successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché alla somma prevista dal
IV o VI comma dell'art. 12.
III comma
- L’agente che rimanga in carica conserva la sua anzianità. Egli può
peraltro ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità di cui
agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei
suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
Art.
37 - Rivalsa.
I comma
- E’ riconosciuto all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente
subentrante per le indennità dovute all’agente cessato o ai suoi
eredi, come pure per l'indennità dovuta all’agente nei casi previsti
dall'art. 8. Non è riconosciuta rivalsa per le somme previste dall'art.
12, IV, V e VI commi.
II comma
- I1 versamento dell’importo della rivalsa viene effettuato in rate
annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’interesse annuo del
3%. La rateazione è di 6 annualità se l’agente predecessore abbia
gestito l’agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il
predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 8 anni, ma non più
di 16, ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito
l’agenzia per più di 16 anni.
III comma
- In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’agente e i suoi
eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora
scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della
rata di rivalsa pagata e relativa all’anno di gestione in corso allo
scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto
anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato
ai sensi del presente comma, l’impresa può rivalersi verso l’agente
subentrante.
Art.
38 - Cassa di previdenza e Cassa pensione.
I comma
- La Cassa di previdenza istituita con l’Accordo 5 luglio 1939 viene
conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’apposita
convenzione e successive modifiche.
La Cassa pensione istituita con atto costitutivo del 29 novembre 1975
viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’apposito
Statuto e Regolamento.
Art.
39 - Rinvio alle norme di Legge.
Per quanto non sia regolato dal
presente Accordo o dagli atti indicati all’art. 2, II comma, valgono
le norme del Cod. Civ. sul contratto di agenzia e ogni altra norma di
legge.
Art.
40 - Trattamento in atto.
I trattamenti in atto,
complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal
presente Accordo, essere meno favorevoli per l’agente del trattamento
complessivo previsto dall’Accordo stesso e vanno pertanto adeguati.
Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto
che risultino più favorevoli all’agente del trattamento complessivo
previsto dal presente Accordo.
Art.
41 - Controversie.
Nel caso di controversia tra impresa
ed agente relativa all’interpretazione o esecuzione del presente
Accordo, le Parti stipulanti debbono esperire un tentativo di
conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.
Art.
42 - Decorrenza e durata.
I comma -
Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del 16 settembre
1981.
Ai soli effetti del computo ai sensi degli artt. Da 25 a 33 delle
indennità dovute per la risoluzione del rapporto, esso si applica
tuttavia anche ai rapporti risolti anteriormente a detta data, purchè
la cessazione dei rapporti stessi sia avvenuta posteriormente al 31
marzo 1981. Resta fermo in tal caso il diritto dell'impresa di rivalersi
per l'intero ammontare delle indennità, ai sensi dell'art. 37, I comma,
nei confronti degli agenti subentranti.
II comma
- La scadenza del presente Accordo è fissata per le ore 24 del 31
dicembre 1983. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una
delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 1983 a mezzo
di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente
prorogato per due anni.
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 42, II comma, dell'Accordo nazionale
agenti, si conviene che in caso di disdetta dell'Accordo medesimo, le
Parti inizieranno le trattative per il rinnovo nel II semestre del 1983
e comunque entro il 15 settembre di detto anno.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la
propria disponibilità ad interventi in merito ad eventuali
provvedimenti di imprese che apparissero ispirati dall’intento di
colpire, per la loro attività sindacale, il Segretario Generale, i
componenti del Comitato Centrale e del Comitato dei Gruppi aziendali.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la
propria piena disponibilità ad incontri, anche periodici, diretti ad
uno scambio di informazioni e valutazioni sui problemi e sulle
prospettive del mercato assicurativo.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la
propria disponibilità a uno studio congiunto - da avviarsi entro 60
giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 42, I comma - per
l'dentificazione dei compiti dell'agente in materia di R.C.A.
I risultati dello studio verranno riferiti all'ANIA e al SNA al più
tardi entro il 30 giugno 1982.
PRIMO
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA), rappresentata dal Presidente Pier Carlo
Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI
ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal Segretario Generale Tommaso
Sorrentino
RITENENDO OPPORTUNO, su richiesta
dello SNA, che lo studio sulla eventuale riforma del sistema di indennità
e rivalsa, già intrapreso nel corso delle trattative di rinnovo degli
Accordi Nazionali Agenti scaduti il 12.2.78, venga proseguito sulla base
di dati di mercato più completi e significativi, e con un maggior
approfondimento di tutti gli aspetti - giuridici e tecnici - del
problema, anche con particolare riferimento ad innovazioni legislative
nazionali e comunitarie,
CONVENGONO
di costituire una apposita
Commissione tecnica di studio, composta di 6 componenti, di cui 3
designati dal SNA e 3 designati dall'ANIA.
La Commissione dovrà essere
costituita entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 42,
I comma.
Tale Commissione si avvarrà di uno
o più esperti di comune fiducia per lo svolgimento, nel rispetto della
necessaria segretezza, delle più opportune indagini statistiche.
I risultati dello studio verranno
riferiti all'A.N.I.A. e al S.N.A. al più tardi entro il 30 giugno 1982.
SECONDO
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA), rappresentata dal Presidente Pier Carlo
Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI
ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal Segretario Generale Tommaso
Sorrentino
PREMESSO
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE CHE
1.
le imprese verseranno annualmente alla Cassa pensione agenti
professionisti, a decorrere dal 1981, o dall'anno di iscrizione se
successivo, un contributo aggiuntivo annuo di lit. 289.504 per ciascun
agente iscritto o iscrivendo alla predetta Cassa Pensione.
Valgono per tale contributo le stesse modalità di versamento e di
riparto, nonché gli stessi criteri di adeguarnento annuo stabiliti per
il contributo base, fermo restando che il contributo aggiuntivo farà
interamente carico all'impresa o alle imprese preponenti, senza rivalsa
nei confronti degli agenti.
La Cassa pensione agenti professionisti terrà separata gestione dei
contributi aggiuntivi così raccolti, in attesa delle decisioni che
verranno prese dalle parti stipulanti, sulla base dello studio di cui al
successivo punto 3).
2.
Le imprese verseranno annualmente, con i termini e le modalità
stabiliti dalla Convenzione C.P.A., a decorrere dal 1981 o dall'anno di
iscrizione se successivo, un contributo aggiuntivo pari al 50% del
contributo da esse dovuto ai sensi della Convenzione medesima, con il
minimo di Lit. 50.000 (minimo da ridursi " pro quota" in caso
di pluralità di incarichi agenziali). Tale contributo aggiuntivo e i
relativi frutti verranno temporaneamente amministrati dalla Cassa di
Previdenza Agenti, con contabilizzazione separata stante la loro futura
destinazione allo scopo pensionistico indicato in premessa. Il predetto
obbligo contributivo a carico delle imprese è subordinato al versamento
da parte degli agenti di un contributo aggiuntivo di importo non
inferiore.
3.
Entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'articolo 42, I
comma, sarà costituita un'apposita Commissione tecnica di studio,
composta da 6 componenti di cui 3 designati dal S.N.A. e 3 designati
dall'ANIA (dei quali almeno uno per parte dovrà essere scelto tra i
membri del Comitato amministratore della Cassa pensione), per
l'individuazione - con l'aiuto di uno o più esperti di comune fiducia -
delle migliori modalità di impiego dei predetti contributi aggiuntivi,
nonché per la revisione dell'intero sistema previdenziale e della
relativa gestione.
Per gli agenti ultra-cinquantenni, dovranno in particolare essere
studiate speciali procedure di riscatto - a loro carico - della
differenza di età rispetto ai cinquant'anni, anche con possibilità di
utilizzo dei conti individuali C.P.A., in analogia alla disciplina
transitoria a suo tempo prevista per la Cassa pensione agenti
professionisti.
TERZO
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA), rappresentata dal Presidente Pier Carlo
Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI
ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal Segretario Generale Tommaso
Sorrentino
PREMESSO
che le parti si riservano di
addivenire, coL prossimo rinnovo dell'Accordo nazionale agenti, ad una
disciplina unitaria dell'istituto del recesso.
IN RELAZIONE
alla prevista scelta, da parte di
ciascun agente, tra il disposto dell'articolo 12, commi IV, VI, VII e
VIII (con relativa seconda "nota a verbale") e la diversa
disciplina di cui all'art. 12 bis,
SI CONVIENE CHE
1.
La richiesta dovrà pervenire all'impresa con lettera raccomandata,
entro il 31 marzo 1982, per agenti in carica alla data del 16 settembre
1981, ovvero entro tre mesi dalla data di conferimento dell'incarico per
gli agenti nominati successivamente alla predetta data del 16 settembre
1981; qualora il futuro incarico agenziale venga conferito ad agente che
sia stato iscritto per meno di sei mesi alla I sezione dell'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, la richiesta dovrà pervenire
all'impresa non prima di sei mesi dalla data della predetta iscrizione e
non oltre i tre mesi successivi.
2.
Non saranno valide le eventuali richieste che dovessero pervenire
all'impresa al di fuori dei termini stabiliti al punto 1); così come
non saranno valide le richieste non risultanti da lettera raccomandata,
ovvero quelle che pervengano all'impresa dopo l'intimazione del
provvedimento di revoca dell'incarico agenziale. In tali casi e nelle
more delle richieste di cui al punto 1) o in loro assenza, si applicherà,
in caso di recesso, il disposto dei commi IV, VI, VII e VIII dell'art.
12.
3.
Le richieste di cui sopra perderanno automaticamente ogni valore
all'atto della entrata in vigore del prossimo Accordo nazionale agenti.
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